Ci sono sigle che sembrano inventate apposta per scoraggiare i cittadini dal capire che cosa accade al territorio in cui vivono. Plis è una di queste. Quattro lettere, un significato poco familiare - Parco locale di interesse sovracomunale - e una questione assai concreta: chi decide che cosa si può costruire in quella fascia protetta di Brescia e fino a dove può spingersi la città? Perché dietro il litigio scoppiato tra Legambiente e l’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni, a proposito del nuovo Piano di governo del territorio, c’è una storia che comincia trent’anni fa. E una domanda che riguarda il futuro: quanto vale una tutela ambientale quando cambiano le regole urbanistiche che dovrebbero garantirla?
Le origini
Bisogna tornare al 1995, quando Collebeato avvia il percorso per proteggere una porzione del proprio territorio. L’intuizione è piuttosto elementare, ma tutt’altro che scontata: un bosco non finisce dove comincia un altro Comune. E nemmeno un versante collinare, un sentiero o un corridoio ecologico. Nel 1997 arriva un accordo tra amministrazioni, nel novembre 2002 il riconoscimento provinciale del Parco delle Colline. Negli anni il perimetro si amplia e il progetto assume una dimensione sovracomunale. Fino all’ultimo passaggio, nell’aprile 2026, con il riconoscimento del nuovo «Parco agricolo e delle Colline di Brescia», nel quale confluisce il precedente Plis.

Non è dunque un’invenzione dell’attuale Amministrazione, né il capriccio di qualche ambientalista. È il risultato di una scelta politica maturata attraverso amministrazioni diverse: considerare il sistema collinare un patrimonio comune, anche quando i terreni appartengono a privati.
Come funziona
Il Plis è uno strumento previsto dalla legislazione lombarda, a partire dalla legge regionale 86 del 1983. Nasce su iniziativa dei Comuni, viene riconosciuto dalla Provincia e si fonda sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate. Non è un parco nazionale in miniatura, né una riserva naturale nella quale ogni intervento umano sia proibito. Può comprendere boschi, terreni agricoli, abitazioni, strade e attività economiche. La sua funzione è preservare il valore paesaggistico, agricolo ed ecologico di un territorio, favorendone una gestione coordinata.
Il punto, però, è che il riconoscimento del Plis non rende automaticamente inedificabile ogni metro quadrato compreso nel perimetro. Le possibilità di trasformazione dipendono dalle norme urbanistiche, dagli eventuali vincoli paesaggistici e dalle altre prescrizioni applicabili. Il parco indica un interesse collettivo da salvaguardare; sono poi le regole a stabilire come farlo.
Ed eccoci al Piano di governo del territorio (la maxi variante al Pgt che sta facendo discutere nel comune capoluogo). Perché il confine più delicato non è necessariamente quello tracciato sulla cartina del parco. È quello dove le ultime case incontrano i prati, i giardini e i primi pendii. Terreni che forse a prima vista non hanno nulla di spettacolare, nessuna «bellezza da cartolina», ma che svolgono funzioni essenziali: assorbono l’acqua piovana, mitigano il calore, permettono alla vegetazione e alla fauna di mantenere connessioni tra ambienti diversi, preservano l’ecosistema. È anche (se non soprattutto) grazie a queste fasce che la collina non diventa un’isola verde sempre più striminzita circondata dal cemento.
Il casus belli
Il litigio comincia da una domanda apparentemente semplice: su un terreno oggi protetto dal divieto di nuove costruzioni, domani si potrà edificare? Legambiente Brescia, presieduta da Danilo Scaramella, teme di sì. Esaminando la quinta variante generale al Pgt, l’associazione ha individuato una modifica che riguarda alcune aree al margine e all'interno del Parco delle Colline. Sono quelle che il Piano vigente identifica con la sigla Rap, terreni spesso occupati da abitazioni con giardino, prati e spazi ancora liberi. Luoghi che, spiegano gli ambientalisti, «rappresentano il contatto fra la zona urbanizzata e il Parco». Una sorta di cuscinetto tra le case e la collina.

Oggi le regole sono piuttosto severe: non si possono costruire nuovi edifici. Chi possiede una villetta può ampliarla, una sola volta, fino al 20% della superficie esistente e comunque per non più di 50 metri quadrati. Per capirci: una casa di 150 metri quadrati può guadagnarne al massimo 30, non diventare una palazzina. E il terreno deve conservare precise quote di superficie permeabile, capace cioè di assorbire l'acqua piovana.
Con la variante cambia la classificazione di buona parte di queste aree, che diventano «Ambiti urbani radi aperti». L’articolo 60 introduce un indice edificatorio di 0,3 metri quadrati di superficie lorda per ogni metro quadrato di terreno. Tradotto: su un lotto di mille metri quadrati l’indice corrisponde a 300 metri quadrati di superficie lorda, considerando anche gli edifici già presenti. Il requisito minimo di superficie permeabile scende al 40%: almeno 400 metri quadrati devono quindi restare permeabili, mentre il parametro generale consentirebbe, in astratto, di impermeabilizzarne fino a 600. Sono però numeri teorici, da verificare alla luce delle altre tutele previste dal Piano, che possono imporre limiti più restrittivi.
È proprio questa modifica ad aver messo in allarme Legambiente. L’associazione prende come esempio la Valle dei Gelsi, a Urago Mella, già al centro di contestazioni per un intervento edilizio. Applicando i soli parametri dell'articolo 60 a un’area di circa diecimila metri quadrati, ipotizza tremila metri quadrati di superficie lorda e fino a seimila di terreno impermeabilizzato. Da qui la denuncia: «L’intera Valle dei Gelsi potrebbe essere edificata con la cancellazione di un luogo fondamentale da un punto di vista paesaggistico e dei servizi ecosistemici forniti al nucleo antico di Urago Mella».

La stessa associazione riconosce di non poter stabilire quanti lotti siano effettivamente interessati senza una specifica indagine catastale. Ma nelle cartografie allegate al comunicato segnala situazioni analoghe anche a Mompiano, Sant’Eufemia e lungo le pendici della Maddalena. E chiede al Comune di cancellare le capacità edificatorie previste dall'articolo 60, ripristinando le limitazioni precedenti. Perché, osserva Legambiente, «la possibilità edificatoria così elevata attribuita ad aree ambientalmente fragili costituisce la premessa per gravi danni all'ambiente naturale».
La controffensiva
Ma davvero, con il nuovo Pgt, si potrà costruire dove oggi non si può? Per l’assessora all'Urbanistica, Michela Tiboni, la risposta è no. O meglio: non basta leggere un indice edificatorio per stabilire che cosa si possa realizzare su un terreno. La replica della Loggia arriva a stretto giro ed è piuttosto netta: Legambiente avrebbe fornito una lettura «parziale e allarmistica» del Piano. «Non è corretto isolare un singolo articolo delle Norme di attuazione e trarne conclusioni senza considerare le altre disposizioni che disciplinano le medesime aree».
Il ragionamento è questo: l’indice di 0,3 metri quadrati per metro quadrato di terreno esiste, così come il requisito del 40% di superficie permeabile. Tiboni non lo contesta. Ma quelle aree fanno anche parte, dove individuate dalle apposite cartografie, della Rete ecologica comunale: una trama di spazi verdi, corridoi naturali e zone di collegamento che il Pgt intende preservare. E qui intervengono altre regole.

L’articolo 80, per esempio, vieta l’ulteriore impermeabilizzazione del suolo negli ambiti urbani individuati dalla Rete ecologica. Tradotto: se un terreno oggi è un prato, non basta che l’articolo 60 gli attribuisca un indice edificatorio per poterlo coprire di cemento. Quel divieto deve comunque essere rispettato. L’articolo 77 aggiunge ulteriori protezioni nelle fasce che circondano le aree ecologicamente più importanti: sui terreni agricoli interessati da queste tutele sono vietate nuove costruzioni, mentre nelle zone urbane valgono limitazioni differenti a seconda della loro classificazione. Infine, l’articolo 25 introduce criteri specifici per la salvaguardia del Parco delle Colline.
Ecco perché, secondo l’assessora di Palazzo Loggia, il calcolo di Legambiente sulla Valle dei Gelsi non regge. Prendere diecimila metri quadrati, moltiplicarli per l’indice di edificabilità e concludere che si possano costruire tremila metri quadrati di superficie lorda significa ignorare le altre prescrizioni: «Un intervento deve rispettare tutte le disposizioni applicabili e non soltanto quella che contiene l'indice edificatorio», ribadisce Tiboni. La quale rivendica un obiettivo diverso da quello denunciato dagli ambientalisti: permettere di riqualificare e adeguare gli edifici esistenti, senza aprire nuove possibilità indiscriminate di costruzione.
Poi arriva la stoccata politica. Evocare «la possibile cancellazione di un’intera valle» sostiene l’assessora, rischia di «ingenerare confusione e un inutile allarmismo tra i cittadini». Tiboni invita le associazioni a seguire gli approfondimenti nelle commissioni consiliari e conferma la disponibilità a un confronto con la Consulta per l'Ambiente. Il messaggio è chiaro: prima di contestare il Piano, bisogna conoscerlo nella sua interezza.
Che cosa dicono le carte
Chi ha ragione, dunque? La risposta non si trova in un singolo articolo, ma nell’incrocio tra le norme del nuovo Pgt e le due cartografie che stabiliscono come sono classificati i terreni (Piano delle regole) e quali protezioni ambientali li riguardano (Documento di piano). Dal confronto emerge che Tiboni richiama divieti realmente previsti dal Piano. In alcune aree non si può costruire nulla di nuovo, in altre è vietato coprire ulteriore terreno con superfici impermeabili. Ma queste limitazioni non sono uguali dappertutto.

Facciamo un esempio. Un proprietario potrebbe avere un terreno al quale il nuovo Pgt attribuisce, sulla carta, una certa capacità edificatoria. Se però quel terreno ricade in una zona dove è vietata ogni nuova costruzione, quell’indice non gli dà il diritto di costruire. Se invece il vincolo riguarda soltanto l’impermeabilizzazione del suolo, bisogna capire quali interventi restino possibili senza violarlo. E ancora: nelle fasce di protezione ecologica, le regole cambiano a seconda che si tratti di terreni agricoli o di aree già urbanizzate.
Questo significa che i tremila metri quadrati di superficie lorda ipotizzati da Legambiente nella Valle dei Gelsi non sono una possibilità edificatoria dimostrata. Ma significa anche che la replica dell’assessora non prova, da sola, che tutti i terreni prima protetti dal divieto di nuove costruzioni continueranno a esserlo allo stesso modo.

Le cartografie generali non consentono di stabilirlo con certezza per ciascun lotto, senza un’ulteriore verifica puntuale, porzione per porzione. La differenza, tuttavia, è tutt’altro che accademica. Prima il divieto di nuove costruzioni era scritto esplicitamente nella disciplina delle aree Rap. Ora, per conoscere le possibilità di intervento, occorre leggere insieme più disposizioni e verificare dove si applicano. È un cambiamento che merita una spiegazione precisa da parte del Comune. Soprattutto perché riguarda territori che le amministrazioni hanno scelto di proteggere per decenni.
La posta in gioco
La quinta variante al Pgt promette una Brescia più sostenibile, capace di rigenerare la città costruita, contenere il consumo di suolo e rafforzare le connessioni ecologiche. Obiettivi condivisibili, sui quali però si misura la distanza tra gli indirizzi politici e le disposizioni operative.
La vicenda del Plis racconta anche qualcosa del modo in cui si sta discutendo il nuovo Piano. Legambiente legge una norma e denuncia il rischio di nuove costruzioni. L’assessora replica che bisogna leggere anche le altre. Entrambe richiamano documenti reali, ma al cittadino resta il compito, tutt’altro che agevole, di capire quale disposizione si applichi al terreno vicino a casa sua.
Eppure è proprio questo il senso della pianificazione pubblica: consentire a una comunità di conoscere e discutere le trasformazioni del proprio territorio prima che diventino irreversibili. Se per sapere quanto è protetto un prato occorre risolvere un rompicapo di norme, mappe e rimandi, il problema non riguarda soltanto chi interpreta male un articolo. Riguarda anche la capacità delle istituzioni di spiegare le proprie scelte.
Trent’anni fa alcuni Comuni decisero che le colline meritavano una tutela condivisa. Oggi il confronto riguarda la forza concreta di quella decisione. Perché un parco non si difende soltanto disegnandone il perimetro, ma soprattutto stabilendo che cosa, dentro e attorno a quel perimetro, si potrà o non si potrà fare.




