A Brescia, nel giugno del 2011, più di nove elettori su dieci votarono per cancellare le norme che avrebbero riportato le centrali nucleari in Italia. Quindici anni dopo, la Lombardia mette l’atomo nei propri scenari energetici e il Parlamento approva una legge per renderne nuovamente possibile la produzione. Non è un colpo di mano contro la volontà popolare, come sostengono alcuni. Ma neppure una faccenda che si possa liquidare spiegando che i referendum, in Italia, sono abrogativi. La questione è più interessante: quanto dura un no pronunciato dagli elettori? E chi può decidere che le ragioni di quel no non valgono più?
Effetto Chernobyle Fukushima
Per rispondere bisogna riavvolgere il nastro fino all’8 e 9 novembre 1987. È passato poco più di un anno da Chernobyl. La nube radioattiva ha attraversato l’Europa, la paura è entrata nelle case insieme alle raccomandazioni di non consumare latte fresco e verdure a foglia larga. L’Italia possiede già centrali nucleari, ma il futuro dell’atomo è diventato una questione nazionale. Alle urne arrivano tre quesiti.
Non chiedono di vietare per sempre il nucleare: riguardano le procedure per localizzare le centrali, i contributi compensativi agli enti locali e la possibilità per l’Enel di partecipare a impianti all’estero. Materie piuttosto tecniche per un voto dal significato politico chiarissimo. L’affluenza supera il 65%, i sì all’abrogazione ottengono rispettivamente l’80,57%, il 79,71% e il 71,86%. Il Paese sceglie di cambiare strada. Saranno poi le decisioni dei governi a completare l’uscita dalla produzione elettronucleare. Il referendum, da solo, non aveva ordinato di spegnere le centrali.
Ventiquattro anni dopo, il governo Berlusconi tenta di riaprire quella strada. È il 2011 e, mentre l’Italia prepara un nuovo programma nucleare, in Giappone lo tsunami provoca il disastro di Fukushima. L’esecutivo interviene sulle norme, sospende il programma, ma non rinuncia alla possibilità di riprenderlo. La Cassazione e poi la Corte costituzionale consentono comunque lo svolgimento della consultazione, con un quesito riformulato. Il 12 e 13 giugno gli italiani tornano alle urne. Questa volta il risultato è quasi plebiscitario: 25,6 milioni di sì, il 94,05% dei voti validi, affluenza al 54,79%. Il quorum è raggiunto, le norme vengono abrogate.

A Brescia, provincia di acciaierie e fonderie, il risultato non è meno eloquente. I sì sono 446.718, il 91,42%, contro 41.929 no. Nel capoluogo la percentuale favorevole all’abrogazione sale al 92,22%. Numeri che oggi meritano di essere riletti, non perché dimostrino cosa pensino i bresciani nel 2026, ma perché raccontano quanto fosse largo il consenso attorno a quella scelta. Il voto di allora non può essere trasformato in un sondaggio permanente. E tuttavia neppure cancellato dalla memoria amministrativa del Paese, come un vecchio piano regolatore superato dalla variante successiva.
La bussola è (sempre) la Costituzione
Qui entra in scena la Costituzione. L’articolo 75 disciplina il referendum abrogativo: gli elettori possono cancellare una legge o parte di essa, non scriverne una nuova né introdurre un divieto costituzionale perpetuo. Nel 1987 furono eliminate alcune disposizioni che sostenevano il programma nucleare. Nel 2011 le norme che consentivano di riprendere il percorso verso nuovi impianti. Nessuno dei due referendum ha stabilito che l’Italia non possa mai più produrre energia dall’atomo.
Questo non significa che il Parlamento possa fare e disfare a piacimento. La Corte costituzionale, con la sentenza 199 del 2012, ha chiarito che il legislatore non può ripristinare sostanzialmente la disciplina cancellata dagli elettori, vanificando il referendum. Il caso riguardava i servizi pubblici locali, ma il principio è più generale: il voto popolare non è un parere consultivo. D’altra parte, non può neppure congelare per sempre la potestà legislativa. Il Parlamento può intervenire nuovamente sulla stessa materia, purché non si limiti a riprodurre ciò che è stato abrogato. Non esiste una data di scadenza del referendum, trascorsa la quale tutto torna automaticamente consentito. Contano il contenuto delle nuove norme e il contesto in cui vengono adottate.

Ed eccoci al 2026. La legge 169 del 29 settembre, efficace dal 15 ottobre, delega il Governo a definire il quadro normativo del cosiddetto «nucleare sostenibile». Non autorizza alcuna centrale, non individua siti, non dispone l’apertura di cantieri. Entro dodici mesi dovranno arrivare i decreti legislativi per disciplinare tecnologie, autorizzazioni, sicurezza, esercizio degli impianti, smantellamento e rifiuti radioattivi. La politica ha riaperto la porta, ma tra la porta e il primo reattore c’è ancora un percorso industriale, economico e amministrativo tutto da costruire.
È cambiato, soprattutto, il modo di presentare l’atomo. Nel 1987 dominava la paura degli incidenti. Nel 2011 Fukushima aveva riportato quella paura al centro del dibattito. Oggi si parla di decarbonizzazione, indipendenza energetica, prezzi dell’elettricità e competitività industriale. Argomenti tutt’altro che marginali. Il nucleare produce energia con basse emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita e può garantire elettricità continua. Ma le sue prospettive dipendono anche dai costi di investimento, dai tempi di realizzazione e dalla capacità di competere con rinnovabili, accumuli e altre soluzioni energetiche. Non basta dichiarare una tecnologia strategica perché diventi economicamente conveniente.
Smr, il nuovo protagonista
Il nuovo protagonista di questa stagione ha tre lettere: Smr, Small Modular Reactor. Sono piccoli reattori modulari, con una potenza fino a 300 megawatt elettrici per modulo secondo la definizione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’idea è fabbricare industrialmente componenti dell’impianto, trasportarli sul sito e assemblarli, eventualmente affiancando più moduli. Una produzione in serie che promette cantieri meno complessi e investimenti iniziali più contenuti rispetto alle grandi centrali tradizionali. Promette, appunto: molte tecnologie non hanno ancora dimostrato su scala commerciale di poter mantenere queste aspettative. E la riduzione delle dimensioni non elimina né i problemi di sicurezza né quelli del combustibile esaurito e delle scorie.
È su questi reattori che guarda anche lo scenario energetico lombardo al 2050, nel quale compare una capacità nucleare di 1,8 gigawatt. Tradotta in moduli da 300 megawatt, potrebbe significare sei reattori. Non necessariamente sei centrali: più moduli possono condividere uno stesso sito. E soprattutto non è un programma di costruzione già approvato.

Per Brescia la questione è meno teorica che altrove. Nel 2024 la provincia ha consumato 12,14 terawattora di elettricità, 8,32 dei quali assorbiti dall’industria. Quasi sette chilowattora su dieci finiscono nel metabolismo produttivo di acciaierie, fonderie e imprese manifatturiere. La disponibilità di energia continua e a prezzi competitivi può incidere sul futuro di intere filiere. È comprensibile, dunque, che l’ipotesi di piccoli reattori destinati anche ai grandi consumatori industriali susciti interesse. Ma un territorio energivoro non diventa automaticamente il luogo adatto a ospitare un impianto. La scelta richiede valutazioni ambientali, infrastrutturali, economiche e di sicurezza, oltre a un confronto con le comunità interessate.
Il limbo delle scorie
C’è poi una questione che l’Italia si trascina dal precedente addio all’atomo: i rifiuti radioattivi. Il Paese deve ancora completare lo smantellamento delle vecchie centrali e risolvere la sistemazione definitiva delle scorie. Gli Smr non fanno sparire il problema. Le quantità e le caratteristiche dei rifiuti dipendono dalle tecnologie impiegate, ma la loro gestione deve essere prevista fin dall’inizio. Un impianto nucleare può smettere di produrre elettricità molto prima che terminino le responsabilità legate al suo funzionamento.

Ed è qui che il confronto torna inevitabilmente politico. Non esiste un principio democratico per cui una generazione possa decidere definitivamente il sistema energetico di tutte quelle successive. Sarebbe singolare pretendere che il Parlamento del 2026 resti vincolato in eterno alle scelte compiute nel 1987. Ma è altrettanto singolare pensare che basti chiamare «sostenibile» una nuova stagione nucleare per considerare superate le ragioni dei referendum. La sostenibilità non si stabilisce per legge: si dimostra attraverso tecnologie, costi, controlli, impatti e responsabilità.
Nel 2011 ai bresciani venne chiesto se volessero cancellare le norme che avrebbero consentito di costruire nuove centrali. Risposero di sì, quasi all’unanimità. Nel 2026 nessuno ha ancora chiesto loro se abbiano cambiato idea. E forse non sarà necessario farlo. La Costituzione non obbliga a ripetere un referendum ogni volta che cambia una politica energetica. Resta però una domanda che nessuna legge delega può risolvere: quando arriverà il momento di scegliere dove mettere un reattore, chi avrà davvero il diritto di dire no?




