Non è stato Union Brescia ad abbandonare la trattativa per acquistare il ramo calcistico del vecchio Brescia. Ma è stato Massimo Cellino a scegliere di interrompere quel percorso, nonostante l'interesse ancora manifestato dal potenziale acquirente. E il nuovo piano di salvataggio, basato su finanziatori mai identificati, non venne verificato né discusso con i creditori. Sono i passaggi più significativi delle 23 pagine con cui la Corte d'Appello di Brescia motiva il rigetto del reclamo presentato dal Brescia Calcio contro il fallimento dichiarato a luglio. Il punto centrale riguarda proprio la trattativa con Union Brescia.
La difesa di Cellino aveva sostenuto che la cessione del ramo calcistico fosse diventata impossibile per il passo indietro dell'acquirente. Ma i giudici scrivono il contrario: «È documentalmente smentita l’affermazione secondo cui il venir meno della continuità indiretta sarebbe derivato dall’abbandono delle trattative da parte di Union Brescia».
La Corte richiama la relazione dell'esperto Eugenio Bissocoli, dalla quale emerge che Union Brescia aveva confermato il proprio interesse anche dopo il venir meno dell'operazione con il Fallimento Brescia Service. Sul tavolo c'era un'offerta da 730mila euro, senza il centro sportivo di Torbole Casaglia, aumentata rispetto ai 500mila euro iniziali «grazie all’intercessione dell’esperto».
Il percorso
A chiudere di fatto quella strada fu il Brescia Calcio, che l'11 maggio 2026 annunciò di aver individuato nuovi investitori e di voler puntare su un concordato in continuità diretta. Per i giudici «il mutamento del percorso di risanamento non può ritenersi imposto dall’iniziativa di Union Brescia, ma debba ritenersi conseguenza della scelta della stessa debitrice di perseguire una differente soluzione».
La nuova strategia di Cellino prevedeva la prosecuzione dell'attività nei dilettanti, conservando la matricola federale e contando sui contributi di solidarietà, sui crediti da recuperare e sull'arrivo di nuove risorse. Ma nelle motivazioni emerge un problema sostanziale. La Corte parla di «presunti finanziatori - dei quali non era stata fornita indicazione alcuna né all’Esperto né ai creditori».
Non solo. Il nuovo progetto non era mai diventato un piano completo. I giudici sottolineano che «non sono stati comunicati all’esperto gli elementi essenziali delle interlocuzioni con i nuovi investitori; non risulta esservi stata verifica di costi, ricavi, fabbisogni e risorse della gestione diretta; infine la nuova proposta non risulta esser stata sottoposta ai creditori».
La Corte ricorda anche il giudizio dell'esperto, secondo il quale la condotta del Brescia non era stata improntata alla buona fede, per la mancanza di una proposta completa, le informazioni tardive e la scarsa trasparenza. I giudici precisano però che questo aspetto non è decisivo: anche riconoscendo buona fede alla società, il reclamo sarebbe comunque da respingere. Perché il concordato non poteva essere accolto. Il nodo giuridico riguarda la domanda di concordato presentata l'8 luglio 2026. Secondo la difesa, il deposito entro sessanta giorni dalla conclusione della composizione negoziata era sufficiente a renderla ammissibile. La Corte non è d'accordo. «La relazione finale è necessaria perché documenta la conclusione dell’incarico, la sua comunicazione non è sufficiente a trasformare in domanda proposta “all’esito” della CNC qualsiasi iniziativa depositata nei 60 giorni successivi».
In altre parole, non bastava rispettare la scadenza. Il nuovo concordato doveva essere legato al percorso di risanamento già discusso. Invece il Brescia aveva abbandonato la cessione del ramo calcistico per puntare su un progetto completamente diverso, rimasto fuori dalle trattative.
Da qui la conferma dell'inammissibilità della domanda e della liquidazione giudiziale. Non è servito neppure il sostegno dell'avvocato Mattia Grassani, creditore per quasi 123mila euro, che dopo aver chiesto il fallimento della società aveva sostenuto il ricorso di Cellino, considerando «il concordato potenzialmente più conveniente per i creditori».




