Fra i punti della nuova legge elettorale che saranno sottoposti al vaglio della Corte costituzionale c’è anche l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, che è obbligatoria per ciascuna coalizione o singola forza politica. Questa previsione di legge pone parecchi problemi: il primo è sulla natura dell’indicazione. Si è passati dalla dizione «capo della forza politica» a, quella più ridondante ma più incisiva, di leader «da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (...) sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione».
In sintesi, non si parla più di un generico capo che può essere un leader, ma proprio di chi si vuole a Palazzo Chigi. Il primo problema, come dicevamo, è se questa norma ha un valore politico o costituzionale. In quest’ultimo caso la Consulta deve cancellarla, perché è il Capo dello Stato che conferisce, sulla base degli elementi raccolti e delle posizioni dei partiti, l’incarico di formare il governo. Il presidente del Consiglio, se l’indicazione del nome fosse vincolante per il Colle, sarebbe di fatto eletto direttamente dal popolo, col Capo dello Stato a fare da semplice notaio. Quindi è escluso che una norma vada oltre la sua forza di legge ordinaria, toccando prerogative costituzionalmente fissate.
Ma allora l’indicazione è politica, quindi il Presidente della Repubblica può anche non considerarla, con buona pace di chi crede di eleggere con la scheda anche il premier. In realtà, quelle righe hanno un significato tutto e solo politico, perché i partiti (in questo modo, ma avrebbero potuto farlo anche senza la norma) annunciano prima del voto il nome di chi chiederanno di mandare a Palazzo Chigi se avranno la maggioranza in Parlamento. Però questa cosa, dicendola o meno agli elettori, si è sempre fatta, nella Seconda Repubblica.
Con il voto alla Camera di questa mattina è stata approvata la nuova legge elettorale. Secondo il sondaggio Youtrend per @SkyTG24, il 41% esprime un giudizio molto o abbastanza positivo sulla riforma, il 37% molto o abbastanza negativo e il 22% non si esprime. https://t.co/wOuZ83jXrU
— Youtrend (@you_trend) October 8, 2026
Chi non sapeva prima del voto, fra il 1996 e il 2006, che Prodi e Berlusconi erano i candidati alla presidenza del Consiglio? Il «Porcellum» di Calderoli introdusse l’indicazione del capo della coalizione sulla scheda, che politicamente vale anche meno di quella del «Melonellum»: però è sempre e solo una questione politica e di rapporto mediatico con l’elettore. Del resto, la partitocrazia della Prima repubblica dava al Colle poche possibilità di scegliere il presidente del Consiglio e la leadercrazia (cioè una vera e propria oligarchia) della Seconda repubblica ne ha concessa pochissima, anche se ci sono eccezioni che confermano la regola: una prima del ’94 (Ciampi premier) e tre dopo (Dini, ’95; Monti, 2011; Draghi, 2021) ma sempre in circostanze eccezionali.
Del resto, il Quirinale serve anche a sbrogliare situazioni che i partiti non sanno risolvere: nel 2018 nessun capo di coalizione è andato a Palazzo Chigi, perché ci sono finiti prima Conte (due volte) e poi Draghi, semplicemente perché in Parlamento non c’era una maggioranza precostituita (la nostra è una Repubblica parlamentare, per chi lo avesse dimenticato). Quindi, il codicillo voluto nella riforma è solo un fatto politico, che però potrebbe essere del tutto inutile.
Nel centrodestra, infatti, è sempre andato a Palazzo Chigi il leader del partito più votato, mentre così non è stato nel centrosinistra. La Meloni ha voluto questa definizione sia perché non ha potuto avere la riforma costituzionale del premierato, sia per mettere in difficoltà il «campo largo» (il quale, però, in caso di vittoria avrebbe comunque dovuto trovare un presidente del Consiglio da proporre al Capo dello Stato). Di fatto, il centrodestra è una monarchia (il più votato comanda) mentre il centrosinistra è una Prima repubblica (dove chi vince oggi potrebbe essere sostituito a Palazzo Chigi domani).
Non sarà la norma a cambiare questa situazione che è insita nella natura di ciascuno schieramento. Ma c’è di più: quelle candidature alla presidenza del Consiglio potrebbero vanificarsi se nessun polo ottenesse il 42% dei voti e il premio di maggioranza. In tal caso, si dovrebbe fare un governo di ampia coalizione, che al 99% non vedrebbe a Palazzo Chigi un candidato di quelli sulla scheda elettorale. In tal caso, che succederebbe? Si griderebbe al tradimento della volontà degli elettori (lo stesso varrebbe se ci fosse una staffetta a Palazzo Chigi in corso di legislatura), oppure entrambi i poli chiederebbero nuove elezioni subito dopo il «pareggio»?
E, se un presidente del Consiglio arrivato a Palazzo Chigi avendo ottenuto la maggioranza (passando per la richiesta obbligata, al Capo dello Stato, di dargli l’incarico) si dovesse dimettere? Si andrebbe a elezioni anticipate? In un regime parlamentare la risposta è: forse sì, forse no. Se la coalizione uscente, come nel 2008 il centrosinistra, non volesse proseguire con un altro premier, al Capo dello Stato non resterebbe che sciogliere le Camere, di fronte alla determinazione della maggioranza parlamentare; ma se invece volesse proseguire, come nel 1998 dopo la fine del primo governo Prodi, la cosa sarebbe del tutto legittima sul piano costituzionale. E l’indicazione sulla scheda? In certi casi, come si è visto, vale la carta sulla quale è stampata.




