Anche questa volta ci sarà un giudice a Berlino? La frase che la tradizione attribuisce a un povero mugnaio prussiano, ingiustamente espropriato, è tornata di moda in questi giorni. L’oggetto del contendere è naturalmente la legge elettorale promossa dal governo Meloni e definitivamente approvata dal Parlamento. E il giudice a cui ci si appella non si trova a Berlino ma al Palazzo della Consulta, a Roma. Alcuni oppositori della legge – tra cui anche importanti studiosi – auspicano infatti un intervento della Corte costituzionale su almeno alcuni aspetti della legge. E si richiamano a un precedente di peso: la sentenza con cui, nel 2014, la Consulta dichiarò incostituzionali alcuni punti cruciali del cosiddetto «Porcellum», la legge elettorale ideata dall’allora ministro Calderoli, con cui si votò nel 2006, nel 2008 e nel 2013. Il rilievo principale mosso dai giudici della Consulta al Porcellum nel 2014 riguardò il premio di maggioranza: un premio molto consistente, assegnato senza alcuna soglia minima di voti e dunque capace di trasformare anche un’esigua maggioranza relativa in una maggioranza assoluta di seggi.
Un meccanismo che produceva, secondo i giudici costituzionali, una sovra-rappresentazione irragionevole e che comprimeva in modo eccessivo l’uguaglianza del voto. A questa pronuncia si appellano oggi molti oppositori, secondo i quali anche il premio previsto dal cosiddetto «Melonellum» collide con il disegno costituzionale.
Occorre però qualche cautela in più. La Corte, in quella sentenza, non censurò il principio del premio di maggioranza, ma l’assenza di una soglia minima che impedisse un’alterazione irragionevole del rapporto tra voti e seggi. Il Porcellum non prevedeva alcuna soglia, e per due elezioni di seguito, nel 2006 e nel 2008, la sua anomalia rimase in gran parte latente, perché le coalizioni che si contendevano il premio erano molto ampie e raccoglievano ciascuna una quota di consensi prossima alla metà dell’elettorato. Nel 2006, anzi, le due coalizioni finirono quasi appaiate, distanziate da poche decine di migliaia di voti. Il vizio emerse invece in tutta la sua evidenza nel 2013, quando la coalizione vincitrice alla Camera, con circa il 30% dei voti, si vide attribuire poco più della metà dei seggi.
Nel caso del Melonellum, invece, la legge prevede una soglia: se la coalizione vincitrice non supera il 42% dei voti, nessun premio scatta. Si può naturalmente discutere se quel 42% sia congruo, e se un premio che trasformi il 42% in una maggioranza ampia di seggi rispetti il canone di proporzionalità indicato dalla Corte. Ma è una discussione di merito, che non può essere liquidata richiamando semplicemente il Porcellum: la Corte, in quella sentenza, censurò l’assenza di qualunque limite, non la logica del premio. Lo stesso vale per la sentenza del 2017 sull’Italicum, che non censurò il premio di maggioranza previsto al raggiungimento del 40% dei voti.
Un’ulteriore obiezione riguarda un altro aspetto della legge: la previsione che le coalizioni indichino, in sede di presentazione, il candidato alla presidenza del Consiglio. Ciò, sostengono i critici, toglierebbe di fatto al presidente della Repubblica la facoltà di designare il capo del governo e modificherebbe così la forma di governo, reintroducendo surrettiziamente un premierato che non è stato introdotto con una revisione costituzionale. Anche qui, però, il quadro è meno lineare di quanto appaia. L’indicazione del candidato premier non è una novità, dato che era stata già prevista in passato, e soprattutto non è vincolante: l’articolo 92 della Costituzione assegna al Capo dello Stato il potere di nomina, e nulla nella legge sembra scalfirlo sul piano giuridico. È vero che sul piano politico sarebbe assai difficile per il presidente rifiutare la proposta di una coalizione compatta che disponga in Parlamento di una maggioranza molto ampia. Ma questo dipende dall’esito del voto, non dalla legge. Qualora nessuna coalizione raggiungesse il 42%, qualora le maggioranze nelle due Camere fossero diverse, o qualora la coalizione vincente si rivelasse al proprio interno fragile, il ruolo del presidente della Repubblica tornerebbe a essere decisivo, come già è accaduto in passato.
Le regole elettorali dovrebbero essere, per loro natura, il terreno più condiviso di una democrazia, quello su cui maggioranza e opposizione trovano un compromesso che nessuna delle parti sia tentata di piegare al proprio interesse contingente. Come sappiamo, le cose sono andate diversamente. Il ricorso alla Corte rimane ovviamente legittimo e probabilmente anche necessario. Ma ora che la legge elettorale è stata approvata, attendersi dal «giudice a Berlino» la correzione, o la censura, di ciò che il Parlamento ha deciso, rischia di rappresentare un’abdicazione della politica alle proprie responsabilità. E rischia soprattutto di trasferire il conflitto politico sul terreno delle istituzioni di garanzia, trascinando la Consulta in una contesa da cui dovrebbe restare il più possibile distante. Perché la Corte costituzionale deve naturalmente poter esercitare fino in fondo il proprio ruolo di garanzia. Ma proprio per questo sarebbe pericoloso trasformarla nell’arbitro permanente delle controversie tra maggioranza e opposizione.
Damiano Palano, direttore Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Cattolica




