La proposta di Ursula von der Leyen di fare del Canada un «membro associato» ha subito colliso con la realtà del trattato europeo, dove tale categoria non è prevista. Sarebbe superfluo indagare perché si sia spinta oltre il trattato. Forse ha voluto, con quell’espressione, caricare il suo messaggio politico. Tuttavia, è certa una cosa: non si tratta di un’invenzione estemporanea della Presidente.
Fu il cancelliere tedesco Friedrich Merz a proporla, era il mese di maggio, per l’Ucraina. Sostenne come la sua realizzazione non avrebbe richiesto alcuna modifica dei trattati. In sostanza, avanzava l’ipotesi di uno stato intermedio tra quello di paese candidato e paese membro. In breve, l’Ucraina sarebbe stata presente nelle istituzioni, ma senza diritto di voto. Il tutto per accelerarne l’adesione. Ma se ciò ha potuto risultare configurabile per un candidato, non lo è per un paese terzo, per di più non europeo. Insomma, l’associated membership è un qualcosa di pertinente ai paesi candidabili per l’adesione, ossia i paesi europei.
Esiste, tuttavia, lo stato di paese associato (articoli 216-218). Giocoforza l’accordo con il Canada rientrerà in tale fattispecie. Questi articoli prevedono «Un’ associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune…». Una base giuridica molto ampia. La Corte di giustizia, nel 2021, ha precisato: il 217 «conferisce all’Unione la competenza ad assumere degli impegni nei confronti di Stati terzi in tutti i settori ricadenti sotto il Trattato».
Cosa è stato fatto sinora? È una lunga storia. Il primo di questi accordi risale al 1964, venne firmato con la Turchia. Essenzialmente di carattere commerciale, e infatti fu la base per l’Unione doganale del 1996. Prevedeva anche il coordinamento delle politiche economiche. Punto morto, ancor più oggi.
Negli anni ’90 e nei primi anni 2000, nell’ambito dell’allora politica mediterranea, vennero firmati accordi di associazione con paesi rivieraschi nordafricani e medio orientali. In questi vi è qualcosa di più dell’area di libero commercio: dialogo politico, cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario. Fu poi la volta degli accordi di associazione coi confinanti ad est. Vale ricordare quello con l’Ucraina. Per il commercio, e qui comincia ad intravvedersi qualcosa di potenzialmente rilevante per il caso del Canada, non si limita ai dazi, ma punta alla convergenza normativa anche per la disciplina della concorrenza.
Sono i cosiddetti Deep and comprehensive trade agreements (Dcta). In pratica l’adozione delle regole e standard europei da parte dell’Ucraina. Una proxy del mercato unico. Qualcosa di simile all’Area economica europea, di cui è parte la Norvegia, per via della quale il Paese adotta (ma non contribuisce alle decisioni) le regole del mercato unico. Per il resto, l’accordo con l’Ucraina prevede collaborazioni in un vasto numero di campi. Basti un esempio di massima attualità: «approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa».
More customers for our businesses. More investment in our industries. More choices for work and education.
— Mark Carney (@MarkJCarney) September 18, 2026
That’s what a stronger alliance with the EU can deliver. pic.twitter.com/PfsHNm98TU
Ora, con il Canada è in essere un trattato esclusivamente economico-commerciale (Comprehensive Economic and Trade Agreement, Ceta). Nei suoi dieci anni di vigenza ha prodotto un incremento dell’80 per cento dell’interscambio commerciale. Al di là dei dazi, copre anche aspetti normativi, quali le regole sanitarie e fitosanitarie. Così come misure per gli investimenti e i servizi. In quale misura la nuova partnership potrebbe andare oltre l’esistente?
Il modello sarebbe, appunto, rappresentato dal tipo di trattato firmato con l’Ucraina (ma anche con la Moldavia), sviluppando la cooperazione in settori quali quelli indicati dal premier Carney: energia, materie prime critiche, intelligenza artificiale, difesa, tecnologia. Nel campo commerciale il plus sarebbe quello di far lievitare il Ceta sul modello di un Dcta.
L’associated membership è ridondante. Giuridicamente basta l’esistente. Politicamente vi è bisogno di buona volontà, realismo e lungimiranza.




