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Referendum: «Indipendenza tutelata verso il giusto processo»

Eustacchio Porreca
L’ex presidente delle Camere Penali EUstacchio Porreca è convinto La Riforma garantirà parità nel contraddittorio
La scheda di un precedente referendum costituzionale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La scheda di un precedente referendum costituzionale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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La riforma dell’assetto ordinamentale della magistratura non configura alcun progetto autoritario e non indebolisce la magistratura con la separazione delle carriere tra pm e giudici. Il nuovo articolo 104 della Costituzione prevede un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Per questi ultimi, ora destinatari delle garanzie previste dalle leggi ordinarie sull’ordinamento giudiziario (art. 107 u.c. Cost. attuale) la riforma prevede (art. 104, 1°comma) la garanzia di autonomia e indipendenza di rango costituzionale, una garanzia rafforzata, pari a quella dei magistrati giudicanti.

Eustacchio Porreca
Eustacchio Porreca

Poiché rimane all’interno dell’ordine della magistratura e tutti i suoi doveri e poteri rimangono invariati (obbligatorietà dell’azione penale, disposizione diretta della polizia giudiziaria, strumenti d’indagine), il pm continuerà a (dover) svolgere tutte le indagini effettive, nel rispetto della legge e non condizionate da interessi coinvolti o da soggetti economicamente forti o assegnatari di cariche politiche. Nessun altro potere dello Stato potrà limitarne o condizionarne l’attività divenendo il pm, in forma esplicita, costituzionalmente autonomo e indipendente.

L’indipendenza e l’autonomia di ciascuna delle due componenti della magistratura, sia da interferenze (esterne) di altri poteri sia da interferenze reciproche (interne), è attuata attraverso due distinti Csm, i quali decidono le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei rispettivi magistrati, senza che gli uni possano influire sulla carriera degli altri.

La garanzia che il governo autonomo di ciascuna componente rimanga nel solco del rispetto della funzione assegnata alla magistratura dalla Costituzione sarà assicurata dal Presidente della Repubblica, che presiederà entrambi i Consigli.

Si realizzerà la terzietà del giudice prevista dall’art. 111 Cost. il quale, fin dal 1999, esige che ogni giusto processo si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, cioè un giudice che nulla ha a che fare (e che non può essere condizionato da decisioni sugli incarichi o sulla carriera) né con il pm, né con il difensore.

La riforma rappresenta, così, il completamento del percorso iniziato con l’entrata in vigore, nel 1989, del primo codice repubblicano e proseguito, nel 1999, con l’introduzione del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione. Se pure possa apparire che questa riforma non incida direttamente o immediatamente sui tanti problemi che affliggono l’amministrazione della giustizia (il che è tutto da dimostrare), essa costituisce un passo fondamentale per realizzare il presupposto ineludibile perché ogni processo possa dirsi giusto, nel senso disegnato dalla Carta costituzionale. Nessun processo, per quanto rapido ed efficiente, può avere cittadinanza in uno Stato democratico se non è giusto.

Il sorteggio dei membri togati dei due Csm (comunque in netta maggioranza sui componenti laici) è ormai il necessario strumento per interrompere il dominio delle correnti della magistratura associata e per ripristinare criteri di merito nelle scelte di carriera e negli incarichi direttivi dei magistrati. Il Csm è organo di garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura, non organo di rappresentanza politica.

La previsione di un’Alta Corte per la giustizia disciplinare a composizione mista (p.m. e giudici) e con sorteggio fra magistrati di lunga esperienza (anche qui in netta maggioranza sui componenti laici) garantirà dal rischio di una giurisprudenza disciplinare autoreferenziale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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