Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: le novità giurisprudenziali

A cura di Ibs Consulting
Con una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria è stato circoscritto il campo delle contestazioni da parte di Agenzia delle Entrate
Confermato per il 2026 il credito d'imposta per ricerca e sviluppo
Confermato per il 2026 il credito d'imposta per ricerca e sviluppo
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Una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria circoscrive ulteriormente il campo delle contestazioni più gravi mosse dall’Agenzia delle Entrate in materia di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il confine tra credito «inesistente» e credito «non spettante» torna al centro del dibattito tributario, con conseguenze di primaria importanza per le imprese che hanno fruito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

A tracciarlo con nitidezza è la sentenza n. 1528/2026 dell’8 marzo 2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria (presidente Davico, relatore Creazzo), che accoglie il ricorso di una contribuente e dichiara decaduta l’azione di recupero dell’Agenzia delle Entrate.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale in progressiva definizione, che mira a impedire un uso dilatato - e spesso improprio - della qualificazione di «inesistenza» del credito, con la quale l’Amministrazione finanziaria applica il termine decadenziale di otto anni invece di quello ordinario. Una distinzione che non è meramente tecnica: dietro di essa si celano conseguenze pratiche di grande rilievo per migliaia di aziende italiane che negli anni scorsi hanno investito in innovazione facendo affidamento sull’agevolazione.

Il caso

La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate qualificava come «inesistente» il credito d’imposta maturato da una società per le proprie attività di ricerca e sviluppo. La contribuente, tuttavia, non si era limitata a rivendicare genericamente il proprio diritto all’agevolazione: aveva prodotto una documentazione articolata e puntuale a sostegno delle attività svolte. Perizie asseverate, brevetti registrati, pubblicazioni scientifiche, report di progetto dettagliati e - aspetto di particolare peso - la validazione delle medesime attività da parte di altri enti pubblici nell’ambito di procedimenti per l’accesso a finanziamenti pubblici.

Nonostante questo patrimonio documentale, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto di mantenere la qualificazione più grave, sostenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare il carattere genuinamente innovativo dei progetti, così come richiesto dai criteri metodologici dettati dal cosiddetto Manuale di Frascati - il documento dell’Ocse che definisce gli standard internazionali per la misurazione delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

La Corte

I giudici calabresi non hanno condiviso la ricostruzione dell’Amministrazione. Richiamando i principi già enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza n. 34419/2023, la Cgt ha precisato che un credito d’imposta può essere qualificato come «inesistente» – con tutto ciò che ne consegue sul piano sanzionatorio e dei termini di accertamento – soltanto quando ricorrano congiuntamente due distinte condizioni.

  • La prima è la mancanza assoluta dei presupposti costitutivi del credito, oppure la presenza di una sua artificiosa rappresentazione: in altre parole, l’assenza totale del substrato fattuale che giustificherebbe l’agevolazione, ovvero una costruzione fraudolenta volta a far apparire esistente ciò che non esiste.
  • La seconda condizione, altrettanto necessaria, è che tale inesistenza non possa essere rilevata mediante i normali controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni. Solo quando entrambi questi elementi si presentano in modo cumulativo - non alternativamente - è legittimo parlare di credito «inesistente» e applicare il regime sanzionatorio e decadenziale più gravoso.

Nel caso di specie, nessuna delle due condizioni risultava soddisfatta. Le attività di ricerca e sviluppo erano state effettivamente svolte e documentate con dovizia di prove. Il credito era dunque sorto su basi reali. Le obiezioni dell’Agenzia riguardavano non l’esistenza, ma la qualificazione delle attività: se cioè esse potessero considerarsi «ricerca» in senso tecnico secondo i parametri del Manuale di Frascati. Una contestazione legittima, ma che - secondo i giudici - determina al più la «non spettanza» del credito, non la sua «inesistenza».

Le conseguenze

La diversa qualificazione giuridica non è priva di effetti concreti. Per i crediti «non spettanti», l’atto di recupero deve essere emesso entro il termine ordinario di decadenza previsto dall’ordinamento tributario. Per i crediti «inesistenti», invece, la legge prevede un termine di otto anni, significativamente più lungo.

Nel caso esaminato dalla Corte di Reggio Calabria, l’atto di recupero era stato notificato quando il termine ordinario era ormai spirato, anche tenendo conto della proroga introdotta in ragione dell’emergenza Covid. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la decadenza dell’azione impositiva: l’Agenzia aveva perso il diritto di procedere al recupero, indipendentemente dall’eventuale fondatezza nel merito delle proprie contestazioni. Il valore dell’istruttoria: quando serve il parere tecnico.

La sentenza contiene un passaggio argomentativo ulteriore, destinato ad avere rilevanza pratica. I giudici osservano che, pur non sussistendo un obbligo giuridico in capo all’Agenzia delle Entrate di acquisire preventivamente il parere tecnico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Mise), quando la fattispecie presenta un elevato contenuto tecnico e specialistico - come avviene tipicamente nelle controversie sulla qualificazione delle attività di ricerca - il mancato ricorso a competenze tecniche esterne costituisce un indice significativo di carenza istruttoria.

In sostanza: se l’Amministrazione intende contestare la natura innovativa di attività tecnologicamente complesse, non può limitarsi al giudizio dei propri funzionari, per quanto preparati. Quando la materia richiede competenze scientifiche o ingegneristiche specifiche, l’istruttoria deve essere adeguata alla complessità del caso. Diversamente, il procedimento di accertamento risulta viziato nella sua stessa base conoscitiva.

Quadro più ampio

La decisione della Cgt di Reggio Calabria si colloca coerentemente nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale che, a partire dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2023, tende a circoscrivere in modo sempre più rigoroso la nozione di credito «inesistente». L’obiettivo è impedire che tale qualificazione - pensata per le situazioni di frode o di totale assenza dei presupposti - venga estesa a casi nei quali l’agevolazione è stata fruita su base reale, ma è contestata nel merito la qualificazione delle attività o la correttezza della documentazione.

Per Brescia

Per le imprese bresciane e lombarde che hanno utilizzato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo negli anni coperti dall’agevolazione – e che si trovano oggi a fronteggiare atti di recupero – questa sentenza offre argomenti difensivi rilevanti, in particolare quando l’attività svolta risulti documentata e le contestazioni dell’Agenzia riguardino esclusivamente la qualificazione tecnica dei progetti, piuttosto che la loro effettiva esecuzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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