Code in autostrada, aerei cancellati, treni in ritardo. Scenari che nessuno vorrebbe affrontare prima di partire per le vacanze, ma rispetto ai quali è sempre bene non farsi trovare impreparati. Che significa: conoscere le possibilità di rimborso a cui si ha diritto nel caso in cui – sfortunatamente – si incappi in uno di questi disagi durante il viaggio. Anche perché, dal primo giugno, è possibile essere rimborsati anche per le code causate dal traffico o da lavori sulle autostrade. Ecco un vademecum sulle possibilità di ristoro, divise per modalità di viaggio.
In autostrada
Per chi viaggia in auto, come detto, dal primo giugno è possibile chiedere al gestore autostradale il rimborso del pedaggio in caso di blocco del traffico o di ritardi causati dai cantieri. Nel caso di blocchi del traffico, l’entità del rimborso dipende dalla durata del disservizio: tra i 60 e i 119 minuti il ristoro è pari al 50% del pedaggio, tra 120 e 179 minuti il rimborso è del 75% e diventa pieno – 100% – se il blocco supera i 180 minuti.
Se invece il disagio è legato alla presenza di cantieri, il rimborso scatta indipendentemente dall’entità del ritardo nei percorsi inferiori a 30 km. Invece, tra 30 e 50 km, il rimborso è previsto se il ritardo supera i 10 minuti, mentre per percorsi oltre i 50 km il disagio deve durare più di 15 minuti. L’importo viene calcolato secondo parametri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
Il diritto al rimborso viene meno se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio o se il disagio è provocato da cantieri emergenziali (incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari, attività di soccorso). Sono esclusi anche i disservizi per «cantieri mobili» (sfalcio dell’erba, pulizia o segnaletica). Al momento, il rimborso è possibile solo per disservizi su tratte interamente gestite dal medesimo concessionario. Gli indennizzi per cantieri su tratte gestite da più concessionari partiranno entro il 1° dicembre. I rimborsi superiori a 10 centesimi saranno erogati in tagli da 1 euro.
Sul sito delle principali società autostradali sono disponibili form e pagine per richiedere il rimborso. Per chi viaggia su Autostrade per l’Italia, Raccordo autostradale Val d’Aosta, Società Autostrada Tirrenica e Tangenziale di Napoli, è disponibile anche l’app «Muovy Cashback».
Aerei
Veniamo agli aerei. Secondo la normativa Ue, se il cittadino comunitario il cui volo viene cancellato, ha diritto, a certe condizioni, a una serie di compensazioni, che vanno dal rimborso del prezzo del biglietto all’imbarco su un altro volo. La normativa europea prevede che in caso di cancellazione il passeggero possa scegliere tra queste tre opzioni: il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Tra i diritti del passeggero c’è anche quello a ricevere delle misure di assistenza, che includono pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa, la sistemazione in un albergo, nel caso in cui per attendere il volo alternativo sia necessario dover pernottare nell’attesa, il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via posta elettronica, telex o fax.

Queste misure si applicano anche in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della distanza della tratta). Se il ritardo supera le cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto e anche, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
Nel caso delle cancellazioni, poi, il passeggero può avere diritto anche a un risarcimento (diverso dal rimborso), nel caso in cui non sia stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo. Non ne ha però diritto se la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è stata dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
L’entità del risarcimento varia a seconda della lunghezza della tratta e delle aree coperte:
- È di 250 euro per le tratte di lunghezza inferiore o uguale a 1500 chilometri, sia all’interno che fuori dell’Ue
- Di 400 euro per le tratte intracomunitarie di oltre 1500 km e per tutte le tratte aeree extracomunitarie tra 1500 e 3500 km
- Di 600 euro per tutte le tratte oltre i 3500 chilometri non comunitarie.
Per i cittadini italiani, e quindi comunitari, tutte queste tutele si applicano in caso di voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, da un aeroporto situato in un Paese non comunitario ma con destinazione un aeroporto comunitario, se la compagnia aerea è comunitaria e se non sono già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Se invece il volo cancellato o in ritardo parte da un Paese non comunitario verso un Paese dell’Ue, ma è operato da compagnie aeree non comunitarie, si applicano le tutele assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Ci sono però dei casi in cui al passeggero non sono dovute compensazioni per la cancellazione. Per esempio, quando la compagnia aerea possa provare che il volo sia stato cancellato per «circostanze eccezionali», secondo quanto previsto dalla normativa Ue: ad esempio, condizioni meteorologiche critiche, scioperi, «improvvise ed imprevedibili» carenze del volo dal punto di vista della sicurezza.
Non si ha diritti a ristori economici nemmeno nei casi in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
In treno
E se si viaggia in treno? In questo caso, per quanto riguarda Trenitalia, dipende se il viaggio è con una Freccia, un regionale o un Intercity.
Con Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, se il ritardo in arrivo compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia eroga al passeggero un bonus – non cumulabile con altri tipi di indennità – che corrisponde al 25% del prezzo del biglietto, utilizzabile entro 12 mesi per acquistare un nuovo biglietto.
Se il ritardo supera i 59 minuti, per Frecce, Intercity, Intercity Notte e Internazionali, vengono riconosciute da Trenitalia indennità:
- del 25% del prezzo del biglietto per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti
- del 50% del prezzo del biglietto per ritardi di almeno 120 minuti
Il passeggero può scegliere se ricevere l’indennizzo con un bonus, valido per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto, in contanti, nel caso si sia pagato il biglietto in contanti, oppure attraverso il riaccredito, per i pagamenti effettuati con carta di credito.
Infine, se si viaggia in regionale, se il treno in cui si viaggia accumula un ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto, si può chiedere una delle seguenti indennità:
- del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, per biglietti di importo pari almeno a 16 euro
- del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo uguale o superiore a 120 minuti per biglietti di almeno 8 euro
Nel caso in cui si sia acquistato un Biglietto digitale regionale, l’indennizzo viene accreditato senza dover fare richiesta direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto del biglietto.
Navi e traghetti
Un’ultima modalità di viaggio è quella in nave o in traghetto. In questo caso, le norme dell’Unione europea si applicano quando negli spostamenti con traghetti o navi da crociera in mare o in fiumi, laghi o canali nel caso in cui si sia partiti da un porto dell’Ue, si navighi verso un porto dell'Ue da un porto al di fuori dell'Unione, con un servizio gestito da un'impresa di trasporti comunitaria, si parta da un porto dell'Unione europea con una crociera ricreativa se l'alloggio è offerto insieme ad altri servizi, con più di due pernottamenti a bordo.
Le regole su ritardi e cancellazioni non si applicano invece alle navi autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri, con non più di tre membri d'equipaggio, alle imbracazioni che coprono un tragitto inferiore a 500 metri di sola andata, alla maggior parte delle navi storiche e alle navi per escursioni e visite turistiche, se non sono attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.

Se il traghetto o la nave da crociera viene cancellato o parte con un ritardo superiore a 90 minuti, il trasportatore deve offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra un rimborso del biglietto entro 7 giorni e, se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale oppure la possibilità di seguire un altro itinerario verso la destinazione finale, alla prima opportunità e senza spese aggiuntive. Se poi si perde una coincidenza a causa di una cancellazione, il trasportatore è tenuto a informare il passeggero sui collegamenti alternativi (questo non vale però per i viaggi in crociera).
In caso di cancellazione o di partenza con un ritardo oltre l’ora e mezza, si ha anche diritto a forme di assistenza ulteriori dal trasportatore:
- ricevere spuntini, pasti o bevande, in proporzione ai tempi di attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti a bordo della nave o nel terminal
- ottenere una sistemazione a bordo o a terra nel caso in cui si debba pernottare nell’attesa
- vedersi garantito il trasporto fra il terminal e la sistemazione e viceversa.
Il trasportatore può comunque limitare il costo totale della sistemazione a terra a 80 euro per notte per un massimo di tre notti. Tutto questo vale se la cancellazione o il ritardo non sono stati causati da condizioni meteorologiche avverse: in quest’ultimo caso il diritto all’alloggio non è dovuto.
Infine, si può avere diritto a un risarcimento se la nave in cui si viaggia arriva a destinazione in ritardo. In questo caso, l’importo dell’indennizzo dipende dalla durata del viaggio che sarebbe stata prevista e dall’entità del ritardo.
Il risarcimento deve essere pagato dall'operatore entro un mese dal reclamo, che va presentato entro due mesi dal viaggio in cui si è verificato il problema. Anche in questo caso, il diritto al rimborso non vale se si viaggia in crociera e se il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o da circostanze eccezionali come catastrofi naturali o minacce alla sicurezza, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.




