Non è stato ingannato da un sistema costruito da altri, ma il commercialista bresciano Marco Gamba sapeva che i crediti fiscali venduti anche al Brescia calcio targato Cellino erano falsi. È la convinzione della Cassazione – «consapevolezza della falsità dei crediti» – messa nero su bianco nelle motivazioni del rigetto della richiesta del professionista di annullare il divieto di esercitare la professione di commercialista per 12 mesi disposto dal tribunale «per la spiccata intensità del dolo e l'entità particolarmente elevata del danno cagionato alle casse dello Stato».
Per i giudici non sarebbe stata una semplice operazione fiscale finita male o un errore nella valutazione professionale. I crediti contestati, utilizzati per compensare tasse e contributi, sono ritenuti fittizi perché «generati da società cartiere prive di reale operatività ed amministrate da prestanome, pertanto inesistenti». Come nel caso del Gruppo Alfieri, guidato dal 25enne avellinese Gianluca Alfieri, anello forte della truffa ai danni del Brescia calcio.
Il ruolo del commercialista bresciano
La difesa aveva sostenuto che Gamba avesse svolto controlli e verifiche per accertare la regolarità delle operazioni e che eventuali anomalie potessero al massimo configurare una valutazione professionale errata, «non la consapevole partecipazione a un sistema illecito».
La Cassazione, però ribatte: «Al momento dell’offerta di vendita dei crediti alle società bresciane», gli indagati – oltre a Gamba è sotto indagine anche l’imprenditore di Chiari Andrea Piceni – «per maturare le cospicue provvigioni di loro spettanza», avrebbero «scelto di tacere alle società cessionarie informazioni essenziali, avendo acquisito la consapevolezza della falsità dei crediti».

Uno degli argomenti principali della difesa riguardava alcune operazioni preliminari effettuate per verificare il funzionamento del sistema. Secondo i ricorrenti, il fatto di avere eseguito compensazioni «test» avrebbe dimostrato il tentativo di accertare la regolarità dell’operazione e la convinzione, seppur eventualmente errata, della liceità del meccanismo.
La Cassazione, tuttavia, respinge questa ricostruzione e sottolinea che «dalle prime compensazioni di “prova” gli indagati non potevano trarre il convincimento della regolarità sostanziale dei crediti», anche considerando il ruolo professionale ricoperto da Gamba, che «svolge la professione di dottore commercialista e ha specifiche competenze nel settore».




