Politica

Referendum: «Scomporre il Csm in tre organi è davvero inaccettabile»

Roberto Mazzoncini
L’intervento dell’ex magistrato Roberto Mazzoncini, che guidò il Tribunale di Brescia e ora si oppone alla riforma
Le toghe dei giudici - © www.giornaledibrescia.it
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Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica una legge di revisione della Costituzione arriva al referendum confermativo senza che il Parlamento, bloccato dalla blindatura della maggioranza, abbia potuto discutere ed apportare anche un solo emendamento al testo predisposto dal Governo. Né la mancanza di un espresso divieto normativo può bastare ad avallare la grave inopportunità politica di questo modo di procedere.

Roberto Mazzoncini
Roberto Mazzoncini

Così, con un’affluenza alle urne che si prevede inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, il patrimonio valoriale della nostra Costituzione, comune a tutti coloro, che si riconoscono nella nostra democrazia, corre il rischio di essere profondamente modificato dal voto espresso da una percentuale del 20-25% dell’elettorato, non preceduto dall’apporto, tanto critico quanto costruttivo, del potere legislativo.

Contesto

Una riforma costituzionale, tanto più se relativa ad un rapporto fondamentale per ogni democrazia, quale è quello tra Magistratura e Politica, non può non essere preceduta da un libero e ampio dibattito parlamentare; non può essere il risultato di uno scontro tra fazioni, nel quale entra a gamba tesa il Governo; non può essere rimessa al voto di un elettorato impreparato a valutare la quantità e complessità dei temi in discussione. Basta, per convincersene, la lettura del quesito, al quale saremo chiamati a rispondere: pur dopo l’ultima modifica, si riduce ad un astratto elenco di articoli della Costituzione, non corredato dalla spiegazione dei contenuti sottoposti al voto e del tutto incomprensibile per la generalità degli elettori. Due ragioni di per sé più che sufficienti per votare: No.

Merito

Il vero oggetto della Riforma non è la divisione della carriera dei pubblici ministeri (p.m.) da quella dei giudici, quanto piuttosto la scomposizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in tre diversi organi costituzionali.

La Riforma, che andremo a votare, è motivata dall’introduzione nel nostro sistema processuale penale del codice Vassalli del 1988, del processo accusatorio e della conseguente modifica dell’art. 111 della Costituzione, che prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Da qui muove l’affermazione, su cui si fonda la Riforma: il fatto che i giudici e i p.m. condividano prima il concorso di ammissione, poi il CSM e quindi le norme, che ne regolano la carriera, produrrebbe tra le due categorie di magistrati un rapporto di colleganza, non compatibile con la terzietà dei giudici.

Meglio sarebbe spiegare agli elettori che questo rapporto ha radici ben più profonde nell’obbligo di ricerca ed affermazione della Verità, che la legge impone anche al p.m., tenuto ad acquisire e utilizzare anche le prove a favore dell’imputato e, in questo, accomunato piuttosto al giudice che all’avvocato difensore, impegnato, con pari poteri di indagine e pari dignità, nella difesa del suo assistito. Né risulta sostenibile che questa comunione di doveri condizioni l’imparzialità dei giudici, data la percentuale, pressoché pari al 40- 50%, delle sentenze, che concludono il processo assolvendo o prosciogliendo gli imputati.

Per di più, la Riforma, oltre a non disporre di una convincente motivazione, non tiene in alcun conto il rischio che il p.m., scollegato dalla magistratura giudicante, si scolleghi anche dalla cultura della Giurisdizione, finendo per subire prima l’attrazione culturale della Polizia, trasformandosi in un «superpoliziotto», poi l’influenza politica del potere esecutivo.

Del resto, da un lato, la legge Cartabia del 2022, riducendo quasi del tutto la possibilità del passaggio da una funzione all’altra, ha già provveduto a tener distinte le funzioni dei giudici da quelle dei p.m.; dall’altro, la ragione addotta a motivazione della Riforma non può, in alcun modo, giustificare il grave indebolimento, che questa apporta al sistema di anticorpi, voluto dai Padri costituenti a difesa dell’indipendenza della Magistratura giudicante e requirente.

L’attuale CSM, a cui spettano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati (p.m. e giudici), non ha precedenti nella storia degli ordinamenti giudiziari italiani. La nostra Costituzione ne ha fatto il principale difensore della autonomia e indipendenza dell’ordine della magistratura da ogni altro potere; ha collocato sotto il suo ombrello tutti i magistrati, giudici e pubblici ministeri, distinti «fra loro soltanto per diversità di funzioni»; tutti soggetti alla legge: i giudici nel decidere, i p.m. nell’adempimento dell’obbligo di esercitare l’azione penale; tutti tenuti al dovere di ricerca e di affermazione della verità e tutti tutelati, valutati e sanzionati dallo stesso organo di autogoverno; anche i p.m., liberati, per la prima volta, dalla loro storica dipendenza dal potere esecutivo.

La Riforma comincia con il dividere il CSM in due organi, uno per la magistratura giudicante, l’altro per quella requirente; due organi di dimensione e peso ben diversi, data la grande differenza numerica degli organici delle rispettive categorie di magistrati (circa 8.000 i giudici e non più di 2000 i p.m.), comunque portatori di diversi interessi ed esigenze, non sempre concordi e per ciò stesso più deboli nel confronto con il potere esecutivo.

E, se è vero che la Riforma ribadisce che «la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», che «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente» e che il Presidente della Repubblica continuerà a presiedere entrambi i CSM, è altrettanto vero che la Riforma ne riduce di molto il rilievo istituzionale, sottraendo ad essi il potere disciplinare sui magistrati, conferito ad un altro organo costituzionale, denominato Alta Corte di Giustizia.

Per di più, se è vero che i due CSM manterranno le attuali percentuali (due terzi e un terzo) di componenti togati e laici, è previsto che i primi saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio, mentre i secondi saranno sorteggiati da un elenco di professori e avvocati, eletti dal Parlamento in seduta comune. Ne risulterà, come è evidente, una pesante disparità tra la competenza ed autorevolezza delle due componenti, ad indubbio vantaggio di quella laica, preselezionata dalla maggioranza parlamentare. Ma, soprattutto, il sorteggio dei componenti togati priverà tanto loro che i nuovi CSM dell’autorevolezza e della responsabilità, che gli elettori attribuiscono agli eletti.

Ed è altrettanto evidente come il sorteggio, riservato ai componenti togati dei due CSM, non possa che suonare come una inammissibile sanzione, inflitta dalla Politica a tutta la Magistratura, privata del diritto di eleggere i componenti degli organi costituzionali, che li riguardano.

Mentre poi resta da dimostrare che i componenti togati o laici di questi due nuovi organi, pur se nominati per sorteggio, non finiscano per trovare, nella comunione delle idee, sufficienti ragioni per associarsi con quanti le condividono.

Né più positivi possono essere i commenti sulla terza istituzione, ricavata dalla scomposizione dall’attuale CSM: un nuovo organo giurisdizionale, non più presieduto dal Presidente della Repubblica, composto da 15 giudici (6 laici, estratti a sorte da un elenco di eletti dal Parlamento e 9 togati, di cui sei giudicanti e tre requirenti, sorteggiati tra i magistrati che esercitino o abbiano esercitato funzioni di legittimità) e dove, inaspettatamente, ritroviamo i giudici riuniti ai p.m., tanto nella gestione di questo nuovo organo, quanto nella soggezione disciplinare a questo nuovo giudice, addirittura incaricato di pronunciarsi, sia pure con un collegio diverso da quello del primo grado di giudizio, sull’impugnazione delle sue stesse sentenze.

Efficacia della Riforma

Questa modifica costituzionale non affronta e, tanto meno, pretende di risolvere le reali, concrete cause della irragionevole durata dei processi, sui quali l’art. 111 della Costituzione, introdotto nel 1999, da allora richiama inutilmente l’attenzione del legislatore («la legge...assicura la ragionevole durata» del processo); tanto meno riguarda le risorse umane, economiche e tecnologiche che l’organizzazione giudiziaria attende da sempre e della cui fornitura la Costituzione, all’art. 110, incarica, del tutto inascoltata, il potere esecutivo nella persona del Ministro della Giustizia («spettano al Ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia»).

Sul dopo

Preoccupano, infine, i troppi spazi che la Riforma lascia alla legislazione ordinaria, quindi alla maggioranza politica del momento, per i limiti e i contenuti delle norme di completamento: da quelle, che determineranno gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, a quelle relative alla composizione dei collegi, che dovranno occuparsene, nelle quali manca qualsiasi indicazione in ordine alle percentuali di laici e togati, chiamati a comporli (v. la modifica dell’art. 105 Cost., con cui «la legge assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel Collegio»).

Quanto alle altre ben più inquietanti minacce, di cui si nutre lo scontro tra le opposte parti politiche, sembra opportuno lasciarne la denuncia alla Politica.Tanto basta, infatti, per tenerci ben cara la nostra Costituzione e per giustificare un convinto No a questa Riforma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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