Se si è un lavoratore dipendente, può darsi che almeno una volta ci si sia posti la domanda: ma se l’azienda in cui lavoro fallisce, che ne sarà del mio Tfr? La risposta è in un fondo di garanzia gestito dall’Inps, dedicato proprio ai lavoratori il cui datore sia insolvente, per cause che possono andare dal fallimento all’amministrazione straordinaria. Ma se ci si trova, da dipendenti, in una situazione di questo tipo, come si presenta la richiesta per accedere al fondo?
Come funziona e chi può chiederlo
Per prima cosa, chi lo alimenta? Un contributo a carico dei datori di lavoro, corrispondente allo 0,2% della retribuzione imponibile (dello 0,4% per i dirigenti delle aziende industriali). Oltre al Tfr, il fondo garantisce anche il pagamento, come crediti di lavoro, delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi di lavoro.
Possono richiederlo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che sono tenuti al versamento del Tfr, il cui rapporto di lavoro (subordinato) sia concluso: sono compresi anche gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Anche gli eredi possono presentare domanda per il fondo di garanzia del Tfr: coniuge, figli e parenti fino al terzo grado, se viventi e a carico.
Non hanno diritto al fondo, invece, i lavoratori autonomi e parasubordinati, i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i lavoratori iscritti al Fondo esattoriali e al Fondo dazieri, gli impiegati e i dirigenti dipendenti da aziende agricole e gli operai agricoli a tempo determinato.
I requisiti
Il requisito principale per richiedere il fondo è, ovviamente, la cessazione del rapporto di lavoro. C’è poi l’accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e l’apertura, nei suoi confronti di una «procedura concorsuale» – cioè un procedimento giudiziario che viene attivato nel caso di dissesto economico di un imprenditore commerciale, che ha l'obiettivo di tutelare i creditori del datore di lavoro insolvente. Le procedure concorsuali che danno diritto al fondo di garanzia sono la liquidazione giudiziale (il fallimento), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato semplificato.
L’ultimo requisito è poi l’accertamento dell’esistenza del credito come Tfr o delle ultime tre mensilità. Ma come avviene l’accertamento? Nel caso del fallimento, dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta, l’accertamento avviene con l’ammissione del credito nello «stato passivo», cioè l’atto in cui sono elencati tutti i creditori e le somme che gli spettano. Nel caso, invece, del concordato preventivo, cioè della procedura con la quale il debitore cerca un accordo con i creditori per evitare la liquidazione giudiziale, sono riconosciuti soltanto i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura concorsuale.
Come fare domanda
Per presentare la domanda del fondo di garanzia, occorre inoltrare l’istanza usando il servizio online «Fondi di garanzia – Domanda telematica» sul sito dell’Inps e possono essere inviate anche dal legale del lavoratore. I documenti da allegare cambiano a seconda della procedura concorsuale in cui è coinvolto il datore di lavoro: l’elenco completo è sul sito dell’Inps alla pagina dedicata al fondo di garanzia.
Quando fare domanda
Anche rispetto alle tempistiche i casi cambiano a seconda della procedura concorsuale. Se il datore di lavoro è sottoposto a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal trentunesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato lo stato passivo reso esecutivo. Nel caso di concordato preventivo, invece, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto omologazione o della sentenza di omologazione.
C’è però un termine oltre il quale il diritto a richiedere il fondo viene prescritto. Per il Tfr il termine è di 10 anni, mentre per i crediti di lavoro il diritto si prescrive in un anno. Una volta inviata la domanda, l’Inps deve liquidare le prestazioni entro 60 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda.




