I lavoratori dipendenti che hanno perso «involontariamente» il lavoro possono richiedere la Naspi, un’indennità mensile di disoccupazione che, però, è erogata solo se l’interessato ne fa specifica domanda. In particolare, per esempio, questa indennità in giugno viene tipicamente richiesta da molti insegnanti che hanno svolto una supplenza, purché in possesso di alcuni requisiti. Ma sono diverse le categorie di lavoratori che ne hanno diritto. Vediamo nel dettaglio chi può richiedere la Naspi, quali requisiti servono e come inoltrare la domanda.
Chi può fare domanda
La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) è stata introdotta nel 2015 e permette di chiedere un’indennità mensile di disoccupazione a tutti quei lavoratori che hanno perso il lavoro «involontariamente»: cioè, nella maggior parte dei casi, a seguito della scadenza di un contratto a tempo determinato. Inoltre, come specifica l’Inps, ne hanno diritto anche:
- Gli apprendisti
- I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative
- Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato, «dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci».
Non possono invece richiedere la Naspi le seguenti categorie di lavoratori:
- I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- Gli operai agricoli a tempo determinato
- I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- I lavoratori titolari di un assegno ordinario di invalidità.
Gli insegnanti
Come anticipato, la Naspi è uno strumento a cui fanno ricorso anche molti docenti a cui, alla fine dell’anno scolastico, è scaduto il contratto a tempo determinato. Per poter fare domanda, oltre alla perdita involontaria del lavoro è necessario anche che sussistano altri due requisiti: lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni prima dell’inizio della disoccupazione. Può farne richiesta chi ha:
- una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
- un contratto al 30 giugno
- una supplenza temporanea conclusa per naturale scadenza
- più contratti a tempo determinato nel corso dell’anno scolastico: in questo caso, quello cioè di più supplenze brevi o discontinue, occorre valutare la situazione contributiva del lavoratore, per capire se, ad esempio, possono essere fatte delle sovrapposizioni. La verifica può essere svolta con l’aiuto di un patronato.
I requisiti nel dettaglio
Si è detto del requisito della cessazione involontaria del contratto di lavoro, dello stato di disoccupazione e delle 13 settimane di contribuzione. Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consistono questi criteri.
Perdita involontaria del lavoro
Questo requisito, come specificato sul sito dell’Inps, esclude tutti coloro che abbiano concluso un rapporto di lavoro per dimissioni, dimissioni per «fatti concludenti» (assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni) o di risoluzione consensuale del contratto.
Ci sono però delle eccezioni. Se sussistono gli altri requisiti, è possibile richiedere la Naspi anche nel caso di:
- dimissioni per giusta causa, qualora, spiega l’Inps, «non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare Inps 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale» (circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 21)
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, cioè a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare Inps 20 marzo 2003, n. 32)
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012
- risoluzione consensuale avvenuta dopo il rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in almeno 80 minuti
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 22/2015 oppure dopo licenziamento disciplinare.
Stato di disoccupazione
Vengono considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che oltre ad aver perduto involontariamente il lavoro, dichiarano in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria «immediata disponibilità» allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Come spiega l’Inps, la presentazione della domanda di Naspi equivale al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (Did). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve poi recarsi in un centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato. Se non lo fa, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Requisito contributivo delle 13 settimane
Per accedere alla Naspi è necessario anche aver maturato 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. È considerata contribuzione utile anche quella dovuta ma non versata e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione sulle retribuzioni di riferimento non si applica però ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Sono considerati utili per il perfezionamento del requisito contributivo:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Non sono invece considerati utili i seguenti periodi, dal momento che non sono di fatto coperti da contribuzione:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di una persona con handicap in situazione di gravità, «parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti»
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
- periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Quando e come fare domanda
La domanda di Naspi deve essere presentata all'Inps in via telematica, attraverso il servizio dedicato, entro 68 giorni dai seguenti eventi:
- dalla cessazione del rapporto di lavoro
- dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, nel caso in cui la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale, nel caso in cui siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria
- dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate
- dal trentesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
L’Inps mette a disposizione anche dei tutorial sulla compilazione dei campi nella procedura di invio della domanda. Ma è possibile anche rivolgersi ai patronati o agli intermediati dell’istituto o, per chiarimenti al contact center (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da rete mobile).
Da quando decorre la Naspi
La Naspi, infine, decorre a partire:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge (68 giorni), dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Se presentata dopo l'ottavo giorno, ma entro i termini di legge, dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
- dal trentottesimo giorno dopo il licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma comunque entro 68 giorni, dal giorno successivo alla presentazione della domanda.



