Dichiarazione dei redditi: le cose da sapere sul 730, regole e scadenze

Tempo di dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti si sta infatti avvicinando il periodo dell’anno in cui si devono trasmettere al Fisco le informazioni sulla propria situazione economica relative al 2025. Il modello 730 precompilato sarà disponibile nell’area riservata dei contribuenti nel portale dell’Agenzia delle entrate dal 30 aprile: fino a metà maggio sarà possibile solo consultare il documento, poi si potranno apportare delle modifiche e inviarlo. L’ultimo giorno disponibile per presentare il 730 sarà infine il 30 settembre.
Per quanto riguarda invece il Modello redditi persone fisiche, la scadenza per inviarlo in questo caso è il 2 novembre. Vediamo cosa serve sapere per prepararsi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello 730: quando e come presentarlo
I lavoratori dipendenti e i pensionati devono utilizzare il modello 730. Come si presenta? Dipende se ci si serve del modello precompilato o di quello standard, che vanno entrambi presentati entro il 30 settembre 2026.
Il modello precompilato può essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).
Chi presenta il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. L’Agenzia delle entrate specifica che è comunque possibile presentare il 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2026, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato contiene informazioni corrette o che non hanno bisogno di integrazioni, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se invece alcuni dati risultano scorretti o incompleti, si possono apportare le modifiche necessarie, come, per esempio, oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. Come si fa? Vengono messi a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche operate. Una volta accettato o modificato, il 730 può essere presentato per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, a un caf-dipendenti o a un professionista abilitato: in questi casi, occorre che il contribuente conferisca un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.
Oltre alla delega va consegnato anche il modello 730-1, in busta chiusa, contenente le indicazioni rispetto alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille. Il documento va consegnato anche se non si sceglie nessuna opzione: in questo caso sul modello si devono indicare solo i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale. Infine, in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi, le schede vanno inserite in due buste distinte, riportando su ciascuna i dati del coniuge che esprime la scelta. Questo per chi presenta il precompilato.
Cosa deve fare invece chi presenta il 730 ordinario? In questo caso il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (il modello va consegnato già compilato), a un caf o a un professionista (al caf o a una figura professionale abilitata deve per forza rivolgersi chi non ha un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio).
Il modello 730: le novità del 2026
Ma quali sono le principali novità del 730 relativo all’anno di imposta 2025? Ecco una breve sintesi:
- Scaglioni di reddito
Gli scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef restano tre, ma le detrazioni per il lavoro dipendente vengono rimodulate: è confermato l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione per i contribuenti il cui reddito complessivo non supera i 15mila euro; ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore ai 20mila euro è poi riconosciuta una somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito (non è tassata) e un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i dipendenti con reddito tra i 20mila e i 40mila euro.
- Redditi sopra i 75 mila euro
Per questa platea di contribuenti le spese detraibili sono sottoposte a un tetto che si riduce progressivamente oltre i 100 mila euro, modulato anche a seconda della presenza di figli a carico. Per chi ha un reddito oltre i 75 mila e fino ai 100mila euro la soglia base è di 14mila euro. Soglia che si riduce a 8mila euro se il reddito supera i 100mila euro. Le soglie vanno moltiplicate per un coefficiente: 0,5 se non ci sono figli a carico in famiglia, 0,7 se c’è un figlio a carico, 0,85 se ce ne sono due, 1 se il numero dei figli a carico è maggiore di due o se si ha almeno un figlio con disabilità.
Dal conteggio, tuttavia, sono escluse le spese sanitarie e le somme investite in startup e pmi innovative, così come le spese per lavori in casa sostenute fino alla fine del 2024 e gli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, purché siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2024. Sono esclusi, ma solo se pagati a partire da contratti siglati entro il 2024, pure i premi per le assicurazioni sulla vita, l’invalidità permanente e gli eventi calamitosi.
Infine, i contribuenti con reddito sopra i 120mila euro sono interessati da una riduzione progressiva degli oneri detraibili al 19%, che arriva all’azzeramento a 240mila euro di reddito. Il taglio in questione non vale per le spese del mutuo e gli interessi del mutuo sulla prima casa.
- Figli a carico e familiari
Sono eliminate le detrazioni Irpef per i figli a carico con più di 30 anni non disabili. L’unica detrazione per figli a carico che resta è quella riconosciuta ai contribuenti con figli di età pari o superiore ai 21 anni e inferiore ai 30, oppure i figli con più di 30 anni ma portatori di disabilità. La detrazione per i figli under 21 è sostituita dall’Assegno Unico Universale erogato dall’Inps.
Sono state poi cancellate le detrazioni Irpef per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli: sono quindi eliminate le detrazioni per fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi. Restano soltanto quelle relative agli «ascendenti che convivono con il contribuente» (genitori/nonni);
- Scuola
Il limite massimo detraibile dall’imposta lorda per le spese sostenute per la frequenza scolastica (asilo, elementari, medie e superiori) sale a 1000 euro per studente.
- Spese sanitarie
Per chi si affida a un caf, da quest’anno non è più necessario conservare gli scontrini per le spese sanitarie, ma basterà scaricarli dal sito Sistema tessera sanitaria con autodichiarazione.
- Bonus casa
Le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sisma bonus), spettano al 36% per le spese sostenute nel 2025. La percentuale sale al 50% sono realizzati sulla prima casa;
Il modello Redditi persone fisiche: cosa sapere
Dal 15 aprile è possibile presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello redditi persone fisiche. Devono utilizzarlo i contribuenti che nel 2026 hanno conseguito:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo
- redditi diversi (elencati nell’articolo 67 del Tuir)
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
- redditi provenienti da «trust», in qualità di beneficiario
- redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati posseduti in Italia
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione).
Inoltre, devono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello persone fisiche anche i contribuenti che:
- sono non residenti e hanno prodotto redditi in Italia
- sono eredi che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
La dichiarazione va trasmessa tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato. È possibile anche presentarla in forma cartacea, agli sportelli delle poste: in questo caso però cambia la scadenza per la trasmissione, anticipata al 30 giugno.
Correggere gli errori delle dichiarazioni passate
Un’ultima questione riguarda la dichiarazione presentata l’anno scorso o quelle inviate a partire dal 2021. Se ci si è dimenticati di inserire una spesa deducibile o detraibile, è possibile presentare un modello integrativo per correggere gli errori, come disposto dall’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998. Come fare?
Per quanto riguarda la dichiarazione del 2024, non è più possibile annullare il 730 o il modello Redditi persone fisiche già inviato. L’unica strada percorribile è la presentazione di un modello «redditi integrativo», in cui inserire i redditi e gli oneri deducibili o detraibili non dichiarati nella dichiarazione già inviata. Se la dichiarazione è stata trasmessa online sul sito dell’Agenzia delle entrate, sempre con questo servizio è possibile presentare il modello integrativo, con cui si possono correggere le precompilate degli ultimi cinque anni, inviate cioè dal 2021 al 2025 e relative ai periodi d’imposta 2020-2024. L’integrativa può comunque sempre compilata rivolgendosi a un caf o a un professionista abilitato.
Il presupposto per poter trasmettere la dichiarazione integrativa è che la dichiarazione originaria (quella che si vuole correggere) sia stata presentata in modo valido: e valide – e dunque correggibili – sono considerate anche le dichiarazioni tardive, inviate entro 90 giorni dalla scadenza per l’invio (fatta salva l’applicazione delle sanzioni).
Queste sono le scadenze per la trasmissione del nuovo modello, sia che la dichiarazione integrativa vada «a favore» del contribuente sia che vada a suo «sfavore»:
- il 2 novembre 2026, termine che coincide con la scadenza prevista per la dichiarazione relativa all’anno successivo;
- 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: quindi, per il periodo d’imposta 2024, entro il 31 dicembre 2030.
Perché sono previste due date diverse? Perché a seconda del momento di presentazione della dichiarazione integrativa ci sono differenti regole di utilizzo del credito da parte del contribuente. Ma è diversa anche la riduzione delle sanzioni accordata per la regolarizzazione degli errori o delle omissioni.
- Rettifica della dichiarazione «a favore» del contribuente:
Quando l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito per il contribuente, la differenza a credito che ne deriva va indicata nel modello integrativo come «credito da portare in diminuzione per l’anno successivo», oppure chiesta «a rimborso».
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Se la dichiarazione integrativa è presentata prima dell’invio del modello 730 o di quello per le Redditi persone fisiche del 2026 (ma in ogni caso entro il 2 novembre 2026), questa «eccedenza a credito», se non chiesta a rimborso, potrà essere indicata nei modelli e utilizzata in compensazione per pagare imposte derivanti dagli stessi.
Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata dopo il 2 novembre 2026, cioè dopo il termine previsto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eccedenza a credito «potrà essere utilizzata in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa». A questo punto il credito che deriva dal minor debito o dal maggior credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la stessa dichiarazione integrativa.
- Integrativa «a svantaggio» del contribuente:
Quando l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria, il contribuente deve pagare, contemporaneamente alla presentazione dell’integrativa, anche le somme dovute per imposte non versate, gli interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera) e le sanzioni.
Per queste ultime, tuttavia, il contribuente può usufruire del cosiddetto «ravvedimento operoso», ovvero delle riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, riformato di recente dal decreto legislativo n. 87/2024. Le nuove disposizioni si applicano rispetto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. I dettagli su come usufruire del ravvedimento e su come versare le somme dovute sono riassunte a questo link dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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