Il caro carburante può bastare a cancellare un volo senza risarcire i passeggeri? La risposta della Commissione europea è no. Nelle nuove linee guida pubblicate da Bruxelles per chiarire le regole applicabili a passeggeri, turismo e operatori dei trasporti alla luce della crisi in Medio Oriente, la distinzione è netta: una reale carenza locale di carburante può essere considerata una circostanza eccezionale; l’aumento dei prezzi del cherosene, invece, no.
Il documento nasce per dare risposte alle domande sorte in seguito alle tensioni nell’area mediorientale che ha portato alla riduzione delle esportazioni energetiche attraverso le rotte marittime e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo la Commissione, però, al momento «la situazione generale rimane stabile» e «non vi sono prove concrete di carenze di carburante». Se il conflitto dovesse proseguire, avverte Bruxelles, potrebbero comunque verificarsi disagi: ritardi, cancellazioni, tempi di viaggio più lunghi e prezzi più alti.
I diritti
Per i passeggeri aerei resta valido il Regolamento europeo 261/2004. In caso di cancellazione, il viaggiatore ha diritto a scegliere tra rimborso del biglietto, riprotezione su un altro volo o ritorno al punto di partenza. Ha inoltre diritto all’assistenza in aeroporto, quindi pasti, bevande, eventuale sistemazione in hotel e trasferimenti quando necessari. La Commissione lo ribadisce nel documento ufficiale: «per tutti i tipi di cancellazioni, il passeggero ha il diritto di scegliere rimborso, trasporto alternativo o ritorno», ed è inoltre «entitled to assistance at the airport», cioè ha diritto all’assistenza in aeroporto.

Il rimborso può essere proposto anche sotto forma di voucher, ma solo a una condizione: il passeggero deve accettarlo espressamente. In altre parole, la compagnia non può imporre un buono al posto della restituzione del denaro.
Il nodo più importante riguarda la compensazione economica, cioè l’indennizzo aggiuntivo che può arrivare fino a 600 euro. In caso di cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia deve in linea generale versare la compensazione, salvo che dimostri l’esistenza di circostanze eccezionali.
«Circostanze eccezionali»
Ed è qui che Bruxelles traccia il confine. Nel documento si legge che «una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività di un volo può essere considerata una “circostanza eccezionale”». Subito dopo, però, la Commissione precisa che «le cancellazioni causate da prezzi del carburante eccezionalmente elevati non possono essere considerate “circostanze eccezionali”».
Tradotto: se il carburante manca davvero in un aeroporto e il volo non può essere operato, la compagnia può essere esonerata dal pagamento della compensazione. Se invece il volo viene cancellato perché il carburante costa troppo e la tratta non è più conveniente, il passeggero mantiene il diritto a chiedere l’indennizzo, oltre al rimborso o alla riprotezione.
A tal proposito, la Commissione introduce una specifica tecnica importante: la circostanza eccezionale può essere invocata anche nel caso in cui un operatore abbia carburante a sufficienza per il volo di andata, ma non possa rifornirsi adeguatamente nell'aeroporto di destinazione per operare il volo successivo. In questo caso, la carenza di rifornimento al ritorno giustifica la cancellazione della rotazione, purché supportata da prove ufficiali come i Notam (avvisi ai naviganti).
«La presa di posizione dell’Ue assume in questo momento una enorme importanza per milioni di passeggeri», spiega Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo. Il chiarimento europeo – aggiunge – precisa che la cancellazione di un volo per cause riconducibili agli elevati prezzi del jet-fuel «non rientri in quelle circostanze eccezionali che annullano il diritto dei viaggiatori agli indennizzi riconosciuti dal Regolamento Ce 261/2004».
Compensanzione e rimborsi
Gli importi restano quelli previsti dalla normativa europea. La compensazione ammonta a 250 euro a passeggero per i voli di lunghezza inferiore ai 1.500 chilometri, a 400 euro per le tratte tra 1.500 e 3.500 chilometri e a 600 euro per i voli oltre i 3.500 chilometri. La compensazione non sostituisce il rimborso: si aggiunge, quando ne ricorrono le condizioni. Per questo un passeggero lasciato a terra per una cancellazione non giustificata da circostanze eccezionali può avere diritto sia alla restituzione del prezzo del biglietto o alla riprotezione, sia all’indennizzo.
Un altro chiarimento riguarda i supplementi carburante. Le compagnie possono adeguare le tariffe future all’aumento dei costi, ma non possono modificare retroattivamente il prezzo di un biglietto già acquistato. La Commissione richiama le regole sulla trasparenza dei prezzi del Regolamento 1008/2008: il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi inevitabili e prevedibili, deve essere indicato al momento dell’offerta. Per questo «qualsiasi modifica retroattiva del prezzo è esclusa». In concreto, una compagnia non può vendere un biglietto a una certa tariffa e poi chiedere al passeggero un sovrapprezzo perché il carburante è aumentato più del previsto.
I pacchetti turistici
Per i pacchetti turistici, cioè le combinazioni di almeno due servizi come volo e hotel, il quadro è leggermente diverso. La direttiva europea consente agli organizzatori di aumentare il prezzo dopo la conclusione del contratto solo se questa possibilità è prevista nel contratto e se l’aumento deriva direttamente dal costo del carburante o di altre fonti di energia.
Ci sono però limiti precisi. Se l’aumento non supera l’8% del prezzo del pacchetto, non serve l’accordo del viaggiatore. Se supera l’8%, il cliente può accettare l’aumento oppure recedere senza penali. In ogni caso, l’organizzatore deve informare il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, indicando la giustificazione e il calcolo dell’aumento.

Le indicazioni della Commissione sono linee guida: servono a chiarire come applicare le norme già esistenti e a favorire un’applicazione coordinata negli Stati membri. Le misure contenute nel documento non sono vincolanti, ma rappresentano la posizione interpretativa di Bruxelles davanti alla crisi prodotta dal conflitto in Medio Oriente e dai rincari energetici.
Per i passeggeri, il messaggio pratico è comunque chiaro: il caro carburante non basta, da solo, a cancellare i diritti. Se il volo salta, la compagnia deve garantire rimborso o riprotezione e assistenza. E se la cancellazione è dovuta a una scelta economica legata ai costi troppo alti del carburante, e non a una vera carenza locale, può restare dovuta anche la compensazione prevista dalle norme europee.




