Si prende una multa, ma si è convinti di averla ricevuta ingiustamente. Una situazione che può essere capitata a molti. Ma in questi casi, cosa si può fare? È prevista la possibilità di presentare ricorso: sulla sua legittimità decidono il prefetto o il giudice di pace, secondo tempistiche diverse. Si tratta però di una scelta da valutare con attenzione: se il ricorso viene respinto, si è infatti costretti a pagare una sanzione pecuniaria di importo doppio rispetto a quello indicato inizialmente sul verbale della multa.
Chi può fare ricorso
Concretamente, il ricorso è un atto scritto con il quale chi ha ricevuto una multa per violazione del Codice della strada contesta la «contravvenzione» ricevuta e spiega perché la ritiene ingiusta, motivando le ragioni della sua opposizione. Il ricorso può essere presentato solo da due persone: il proprietario del veicolo o il conducente alla guida quando è stata inflitta la multa. La contestazione può essere presentata al prefetto della provincia in cui è stata commessa la (contestata) violazione o al giudice di pace: è importante ricordare che non è possibile fare ricorso se si è già pagata la sanzione pecuniaria.
In quali casi è possibile presentarlo
Si può fare ricorso, in generale, se si ritiene che il fatto sia avvenuto in un modo diverso da quello descritto nel verbale della multa. Ma ci possono essere anche altri casi. Ad esempio:
- I dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione
- La notifica è avvenuta fuori termine, cioè oltre 90 giorni dalla data dell’infrazione
- Manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola)
- Manca l'indicazione della norma violata
- Manca l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della violazione
- Si pensa che ci sia stato un errore nella lettura della targa: il veicolo in quel momento si trovava da un’altra parte ed è stato scambiato con un altro mezzo. In questo caso si possono allegare nel ricorso dichiarazioni di testimoni o altre prove.
Il ricorso al prefetto
Ma vediamo come si presenta ricorso ed entro quali termini si riceve risposta. Partiamo dal ricorso al prefetto. La contestazione va inviata all’organo accertatore oppure via pec all’indirizzo: protocollo.prefbs@pec.interno.it o con raccomandata, allegando in entrambi i casi la copia del verbale. C’è una scadenza oltre la quale non è più possibile fare ricorso: oltre i 60 giorni dalla data di contestazione – nel caso in cui il verbale sia stato consegnato direttamente dall’agente a chi ha commesso la violazione contestata – o di notifica del verbale.
Ricevuto il ricorso, il prefetto decide dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le controdeduzioni prodotte da chi ha accertato la violazione. È possibile anche che il prefetto decida di effettuare un’audizione personale con chi ha contestato la multa (ma anche il ricorrente può chiedere di essere sentito). La decisione del prefetto arriva entro 180 giorni dalla data di presentazione all’organo accertatore oppure, se si è presentato ricorso alla prefettura, entro 210 giorni.

A questo punto le opzioni sono due. Il prefetto può rigettare il ricorso: in questo caso emette un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria «pari al doppio della cifra indicata sul verbale».
Se però il termine trascorre senza rigetto, il ricorso va interpretato come accolto. Se il ricorrente ha chiesto di essere ascoltato personalmente dal prefetto, i termini vengono sospesi per il periodo tra la ricezione della convocazione e la data dell’audizione. L’ordinanza deve essere notificata entro i successivi 150 giorni.
E se il ricorso viene accolto? In questo caso il prefetto emette un’ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento: vengono che annullate sia le sanzioni pecuniarie sia le eventuali sanzioni accessorie (come ad esempio il sequestro del veicolo o la sospensione della patente).
Il ricorso al giudice di pace
Oltre che al prefetto, poi, è possibile presentare ricorso al giudice di pace. In che modo? In questo caso il termine per contestare la sanzione è entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (o 60 giorni se l'interessato risiede all'estero). Anche in questo caso, il giudice di pace a cui si chiede di valutare il ricorso deve essere quello del luogo in cui è avvenuto il fatto.
Il ricorso al Giudice di pace può essere presentato anche per ricorrere contro l'ordinanza del prefetto: anche in questo caso non oltre 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.




