Le due giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso restano in calendario anche nel Bresciano. Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta cautelare presentata dalle principali associazioni animaliste e ambientaliste contro le disposizioni regionali per la stagione venatoria 2026-2027. Non è ancora la parola definitiva sul ricorso, ma il primo passaggio davanti ai giudici amministrativi premia la linea della Regione.
L’ordinanza
Nell’ordinanza il Tribunale ritiene infatti che, a un primo esame, le contestazioni non presentino elementi sufficientemente solidi per sospendere il calendario. A rivolgersi al Tar erano state, tra le altre, Lac, Lav, Lipu, Wwf, Oipa e Lndc Animal Protection. Nel mirino i provvedimenti con cui la Lombardia ha regolato i prelievi di alcune specie di avifauna e introdotto disposizioni integrative per la nuova stagione.
Il punto più vicino alla realtà bresciana riguarda le due giornate settimanali aggiuntive concesse, dal primo ottobre al 30 novembre, alla caccia da appostamento fisso nelle province di Bergamo, Brescia, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Cremona-Mantova. Su questo fronte, secondo il Tar, la Regione ha portato dati capaci di sostenere la propria decisione.
Calo di cacciatori e prelievi
L’ordinanza richiama un «significativo e costante calo» sia dei cacciatori titolari di appostamento fisso sia dei prelievi effettivi. In particolare, i tesserini venatori sarebbero diminuiti del 38,7% tra il 2011 e il 2025. L’incidenza dei prelievi lombardi, inoltre, risulterebbe inferiore all’1% rispetto alle popolazioni nidificanti europee stimate: 0,58% per il tordo sassello, 0,61% per la cesena e 1% per il tordo bottaccio.
I giudici hanno ritenuto rilevante anche il percorso seguito da Palazzo Lombardia. La Regione, si legge, «ha acquisito nei tempi previsti sia il parere dell’Ispra sia quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che aveva espresso una valutazione favorevole alla proposta regionale». Il Tar ricorda però che i pareri tecnici sono «obbligatori ma non vincolanti». La Regione può quindi discostarsene, a condizione di fornire «adeguata motivazione tecnico-scientifica».
Le ragioni
Nel caso in esame, la relazione regionale avrebbe illustrato «in modo analitico le ragioni scientifiche e metodologiche» delle scelte, facendo riferimento anche a dati di telemetria satellitare e studi universitari. Per il collegio, invece, le associazioni ricorrenti non avrebbero presentato contestazioni tecniche altrettanto precise, limitandosi a riproporre il parere dell’Ispra «senza addurre dati tecnici contrari di pari attendibilità e specificità territoriale».
La pavoncella
Nessuno stop immediato neppure al prelievo della pavoncella. La disciplina regionale, osservano i giudici, prevede misure di contingentamento, monitoraggio e sospensione e, almeno in questa fase, non emerge con evidenza la violazione del Piano nazionale di gestione. Soddisfazione è stata espressa dall’Associazione Cacciatori Lombardi (A.C.L.), che si è costituita nel giudizio a sostegno della Regione. L’associazione parla di «un primo importante risultato processuale» e ringrazia i propri legali, gli avvocati Lorenzo Do ed Elena Capitanio, per il lavoro svolto.
La reazione
«Accogliamo la decisione del Tar con grande soddisfazione ma senza alcuna sorpresa – sottolinea Daniele Mannatrizio, consigliere delegato alla Caccia della Provincia di Brescia –. Ancora una volta è stato confermato il buon lavoro svolto da Regione Lombardia, che non si basa su improvvisazioni o concessioni elettorali, ma su dati scientifici solidi, analisi rigorose e studi di assoluto livello. Questa pronuncia è una vittoria del buon senso e del rispetto nei confronti di migliaia di appassionati bresciani che praticano una tradizione radicata con regole rigide e profonda responsabilità. Ringrazio l’assessore regionale Beduschi per l’eccellente lavoro tecnico svolto: la Provincia di Brescia continuerà a lavorare al fianco dei cacciatori per garantire una stagione all’insegna del rispetto delle regole, della legalità e della tutela del nostro patrimonio faunistico».




