La sentenza Gozzini, il caso dell'uxoricida ritenuto in preda di quello che tecnicamente è un «delirio di gelosia», ha sollevato diverse posizioni e ha dato spazio ad un acceso dibattito sulla natura del provvedimento emesso dal Tribunale, che ha coinvolto anche molti addetti ai lavori.
«Visto l’articolo 530 del Codice di procedura penale» ha detto il giudice leggendo il dispositivo di sentenza pronunciato al termine del dibattimento nel corso del quale le parti sono entrate nel merito della questione. Il proscioglimento, diversamente, sarebbe potuto scattare in udienza preliminare, ossia prima dell’inizio del processo, per non punibilità di chi ha commesso il reato, come accade nella stragrande maggioranza dei casi.
Con Gozzini invece l’incapacità di intendere e volere è stata dichiarata al termine del dibattimento, dopo che la pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo. In sintesi, i giudici, pur riconoscendo Gozzini responsabile dell'omicidio, che lui stesso ha confessato, hanno ritenuto che l'infermità mentale dovuta a un delirio di gelosia costituisse un motivo di impunibilità.



