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Metaverso in bilico tra utilizzo dei dati, tutela della privacy e nuove tecnologie

L’avvocato Matteo Piccinali, ospite di Visionova, ha curato un volume che ne affronta i «modelli giuridici e operativi»
Da sinistra Martina Sguerri, Giuseppe Sellini, Matteo Piccinali e Francesca Sellini - © www.giornaledibrescia.it
Da sinistra Martina Sguerri, Giuseppe Sellini, Matteo Piccinali e Francesca Sellini - © www.giornaledibrescia.it
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La posizione di un corpo, il movimento di un occhio o l’eccitazione di una pupilla. Questi, e molto altri, sono dati, non qualsiasi ma dati personali, che un sistema di realtà virtuale è in grado di rilevare con estrema precisione.

E se si tiene conto che la realtà virtuale è, insieme ad altre tecnologie, uno dei pilastri sui quali poggia il metaverso, ecco che appare evidente il bisogno di tutelare normativamente le informazioni sensibili degli utenti, esposti anche a usi non consensuali dei propri dati. Dalla necessità di informare sullo stato dell’arte normativo in tema di metaverso è perciò nato il volume «Il metaverso. Modelli giuridici e operativi» (Giuffrè), curato dall’avvocato e visiting professor alla Shangai university of politic science and law Matteo Piccinali in collaborazione con Andrea Puccio e Stefania Vasta.

«L’idea alla base è stata quella di dare un taglio pratico e mappare secondo il buonsenso del giurista le implicazioni normative introdotte dalle tecnologie che concorrono a creare il metaverso - sottolinea Piccinali (studio Zaglio Orizio), ospite dell’agenzia di comunicazione digitale bresciana Visionova -. Tra le necessità più impellenti c’è quella di bilanciare la raccolta dei dati da parte delle aziende con la doverosa tutela degli utenti».

Ciò si declina sia su un piano civile sia penale: si pensi sotto questo punto di vista ai rischi correlati ai reati di diffamazione, truffa o furto solo per citarne alcuni. Dal canto suo Giuseppe Sellini, amministratore di Visionova, rimarca come «anche le agenzie di comunicazione e di marketing siano impreparate sulle tematiche legali e di privacy connesse alle nuove tecnologie, lo stesso dicasi per i clienti - evidenzia -. Tutta la catena è non è pronta ed è necessario uno sforzo culturale per colmare la lacuna».

Dove siamo

E se la società e le sue regole, o la mancanza delle stesse, sono in questo caso più avanti del legislatore, ciò non significa che non ci sia già stato un intervento per regolamentare diversi aspetti. «Il principale strumento a livello europeo è il Gdpr» sottolinea Piccinali, il regolamento generale sulla protezione dei dati. «Sono inoltre al vaglio del legislatore una direttiva sull’intelligenza artificiale e una sulla sicurezza informatica - aggiunge il professore di Diritto delle nuove tecnologie -, che concorrono a creare pacchetto normativo europeo».

Nel resto del mondo il Paese più avanti sotto il profilo giuridico è la Cina che, attraverso una normativa specifica su controllo degli algoritmi «ha previsto l’obbligo per le big tech di pubblicare in registri particolari gli algoritmi sviluppati, per avere piena visibilità e controllo - spiega -. Questo è stato pensato per evitare che diventino l’ago della bilancia dello sviluppo economico». E se da un lato dietro a ciò si cela una volontà di controllo dell’autocrazia cinese, dall’altro l’Europa può studiare il modello per sviluppare un impianto normativo realmente utile alla tutela del consumatore.

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