Opinioni

Giustizia, il modello europeo e la riforma italiana a metà

La riforma sulla quale gli italiani dovranno esprimersi adotta sì la separazione di stampo europeo, ma mantiene l’obbligatorietà dell’azione penale
La sede della Corte di giustizia dell'Unione europea - © www.giornaledibrescia.it
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Il dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia offre l’opportunità di uno sguardo a organi giudiziari europei, quali la Corte di giustizia dell’Ue e la Procura europea, per raffrontarli con l’assetto nostrano, tanto quello vigente quanto, eventualmente, quello riformato. La Corte è una istituzione dell’Ue presente sin dal suo nascere come Ceca (1952), è sua funzione deliberare sul rispetto del diritto comunitario da parte delle istituzioni dell’Ue e degli Stati membri. Una magistratura giudicante, quindi.

La Procura europea è un organismo indipendente, opera dal 2021, dopo una gestazione di oltre venticinque anni. È un esempio di cooperazione rafforzata cui partecipano 24 Paesi, Italia compresa. È una magistratura inquirente. Indaga su frodi, corruzione, evasioni Iva e reati commessi da funzionari delle istituzioni dell’Ue. Più in generale la Procura è responsabile delle indagini, del perseguimento penale, nonché del portare in giudizio gli autori di reati a danno degli interessi finanziari dell’Ue. Qui si ferma. Il processo spetta ai tribunali nazionali. Ad esempio, nel Qatar Gate si è avvalsa di quello di Bruxelles. Per quanto ci riguarda, all’inizio di febbraio, proprio su richiesta della Procura europea, la guardia di finanza di Palermo e Padova ha sequestrato un impianto per la produzione clandestina di sigarette. Ora il tutto è nelle mani della magistratura italiana. Il valore aggiunto della Procura europea è di agire sull’intero spazio dell’Ue. Di non fermarsi a confini nazionali. È il cosiddetto Eppo space.

La Corte è formata da giudici e avvocati generali, nominati dagli Stati membri con procedure analoghe ma separate, con un mandato di sei anni rinnovabile. Ciascun Paese ha diritto a un giudice, mentre gli avvocati generali sono undici. Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia hanno diritto a un avvocato generale permanente; le altre sei posizioni sono attribuiti a rotazione ai restanti 22. Gli avvocati generali forniscono alla Corte un parere indipendente sulla causa. Questa è decisa dai giudici, anche in contrasto con le conclusioni dell’avvocato generale. Per la Procura, la cui sede come quella della Corte è al Lussemburgo, ogni Stato membro ha diritto a una nomina, sei anni di mandato, rinnovabili al termine per un massimo di tre. Al suo vertice vi è un Procuratore capo, nominato dal Consiglio europeo e dall’Europarlamento. Quanto all’eligibilità, giudici, avvocati generali e procuratori devono possedere le condizioni per esercitare, nei rispettivi paesi, le più alte funzioni giudiziarie, insomma devono essere riconosciuti tecnici del diritto. In più per i procuratori è richiesta un’esperienza pratica in indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale.

Corte e Procura operano in campi separati, non vi sono pertanto interrelazioni tra queste due istituzioni.

Ma come si pongono in termini di separazione delle carriere? Per la Corte la separazione è assoluta: è solo giudicante, non esercita funzioni inquirenti, non dispone di un pubblico ministero europeo. Giudici e avvocati generali hanno ruoli distinti, non sono intercambiabili. Gli avvocati generali non sono pubblici ministeri, non rappresentano l’accusa, formulano pareri, non partecipano alla decisione finale. La Procura europea non è soggetta a obbligatorietà dell’azione penale come in Italia, dove è sancita dall’articolo 112 della Costituzione. Esiste un dovere di esercitare l’azione quando sussistono i presupposti, a sua discrezione, quando valuti l’esistenza di prove sufficienti. Altrimenti dispone l’archiviazione. Non ha giudici propri, ma porta i casi davanti a quelli nazionali.

Tutto ciò diverge dall’assetto italiano. L’Ue, si potrebbe dire, non ha adottato il nostro modello. La riforma sulla quale gli italiani dovranno esprimersi, adotta sì la separazione di stampo europeo, ma mantiene l’obbligatorietà dell’azione penale. In definitiva una parziale convergenza europea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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