Economia

Come si pagano la pensione content creator e imprenditori digitali

Alcuni sono assimilati agli autonomi, altri a lavoratori dello spettacolo (e devono iscriversi all’apposito fondo previdenziale). Tutto dipende dai contenuti che pubblicano, dal modo in cui guadagnano e da come organizzano la propria attività
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

I content creator pubblicano i propri contenuti online
I content creator pubblicano i propri contenuti online

Content creator, imprenditori digitali, influencer: lavoratori autonomi, che non hanno però una cassa professionale ad hoc. A quale gestione pensionistica fanno riferimento? Detto altrimenti, a chi pagano i contributi? In Italia oggi non esiste una legge unica che disciplini la materia: per capire dunque a quale gestione pensionistica devono iscriversi questi professionisti, occorre guardare al modo in cui content creator e imprenditori digitali svolgono il proprio lavoro, al tipo di contenuti che creano, al modello organizzativo che adottano per la propria attività e a come percepiscono i compensi. 

Chi è un content creator

Anche se non c’è una specifica legge sul tema, una circolare dell’Inps dello scorso anno ha provato a fare chiarezza sulla questione, con alcune linee guida. Per prima cosa, le definizioni: è creatore di contenuti digitali chi elabora sui social «contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta» oppure chi crea contenuti digitali che vengono poi pubblicati sulle piattaforme.

Sono quindi content creator, per esempio, gli influencer o gli youtuber, ma anche i tiktoker o i vlogger (chi crea e pubblica «video blog»). 

Come guadagna un content creator

Come guadagnano tutte queste figure? Per prima cosa va detto che chi crea e pubblica contenuti per i social o per altre piattaforme (come YouTube) può anche farlo per semplice hobby. Se però ne trae una fonte di reddito, principale o secondaria, questi guadagni possono provenirgli da diverse fonti. A volte si tratta di pagamenti diretti da parte della piattaforma, che può corrispondere al content creator una percentuale dei guadagni pubblicitari (in proporzione ai followers) oppure delle somme fisse stabilite da un accordo.

Ma il pagamento diretto può arrivare anche dagli stessi followers, nel caso di quelle piattaforme che permettono questo tipo di sostegno diretto (attraverso la propria intermediazione). Oppure, ed è l’ultimo caso, un content creator può guadagnare facendo sponsorizzazioni di prodotti o di brand nei contenuti che pubblica – in questo caso il compenso gli è riconosciuto dal marchio pubblicizzato. Oltre al content creator, alla piattaforma e agli eventuali brand, poi, può inserirsi anche un ulteriore soggetto economico, in qualità di intermediario, come ad esempio una media agency o una talent agency.

Gli imprenditori digitali

E quindi, a chi pagano i contributi? Come detto, per l’Inps dipende da come si svolge l’attività. Si rientra nel regime previdenziale degli autonomi, se nel tipo di attività che si svolge sulle piattaforme o in generale online, «gli elementi organizzativi o di utilizzo dei mezzi di produzione siano prevalenti su quelli personali»: un caso che si verifica, per esempio, quando il content creator ha creato e si avvale di un’organizzazione complessa (ad esempio, ha uno studio, dei videomaker che curano i suoi video, un proprio sito, dei collaboratori per la gestione dei social). In questo caso, spiega l’Inps, il creatore di contenuti è a tutti gli effetti un imprenditore digitale e l’attività che svolge rientra dunque nel settore commerciale/terziario.

La Camera di Commercio di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La Camera di Commercio di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Chi la svolge deve pertanto farlo in forma di impresa e, quindi, iscriversi alla Camera di Commercio: all’imprenditore digitale, assimilato a un autonomo, viene attribuito un codice Ateco, dal quale deriva poi l’obbligo di iscrizione alla gestione separata autonoma degli esercenti attività commerciali. 

I liberi professionisti digitali

Diverso il caso in cui, nell’attività del creatore di contenuti digitali svolta «fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa», prevalga l’attività personale e intellettuale: in questo caso si viene assimilati a dei liberi professionisti, con obbligo di aprire la partita Iva e di iscriversi alla Gestione separata, il fondo dell’Inps che assicura la tutela previdenziale agli autonomi non iscritti a nessun’altra forma di previdenza.

I lavoratori dello spettacolo

In un ultimo caso, infine, un content creator può essere assimilato, dal punto di vista previdenziale, a un lavoratore dello spettacolo. È quanto accade quando i contenuti prodotti e pubblicati online abbiano «caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento», svolti sulla base di contratti con un committente (un brand o un’agenzia di intermediazione) e lo svolgimento di prestazioni assimilabili a quelle di un lavoratore dello spettacolo: una possibilità che può verificarsi quando un content creator, come un blogger o un influencer, svolge attività di «digital marketing», ovvero quando produce dei contenuti assimilabili a spot pubblicitari in cui «la performance artistica e il profilo promozionale sono inscindibili».

In questo caso, il content creator è obbligato a pagare i contributi al Fondo di previdenza dei lavoratori dello spettacolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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