Cronaca

Il Tar dà torto alla Questura: «Deve ricevere la domanda di protezione»

La vicenda nasce dal rifiuto di ricevere un’istanza autonoma di protezione speciale presentata da un cittadino albanese al Tribunale di Brescia
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La sede del Tar di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La sede del Tar di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

La Questura di Brescia non può rifiutarsi di ricevere una domanda autonoma di protezione speciale. Anche dopo le modifiche introdotte dal decreto Cutro, chi ritiene di averne i requisiti può rivolgersi direttamente agli uffici di polizia, senza dover chiedere anche lo status di rifugiato o un’altra forma di protezione internazionale. A stabilirlo è il Tar di Brescia che ha accolto il ricorso di un cittadino albanese e ordinato alla Questura di dare esecuzione a una precedente sentenza della Corte d’Appello.

I giudici amministrativi sono netti: la precedente pronuncia «non si esaurisce, pertanto, in un mero accertamento del diritto», ma comporta anche che la Questura non possa respingere l’istanza. L’amministrazione, scrive il Tar, è «tenuta a procedere alla verifica dei requisiti di legge, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione territoriale».

La sentenza fissa un termine preciso: 15 giorni dalla comunicazione per ricevere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dall’uomo l’8 novembre 2024 e avviare il relativo procedimento. Il Tar ha inoltre condannato Ministero dell’Interno e Questura al pagamento di 2mila euro di spese legali.

La vicenda

La vicenda nasce dal rifiuto della Questura di ricevere un’istanza autonoma di protezione speciale, possibilità che l’amministrazione riteneva non più prevista dopo le modifiche introdotte dal decreto Cutro del 2023. Lo straniero, assistito dall’avvocato Stefano Afrune, si era rivolto al Tribunale di Brescia, che inizialmente aveva respinto il ricorso. La Corte d’Appello aveva poi ribaltato quella decisione riconoscendo il diritto a presentare la domanda direttamente agli uffici della Questura.

La Corte aveva precisato che restava comunque «impregiudicata la possibilità che poi la Questura non accolga e rigetti la domanda ove ritenga non sussistenti i requisiti di legge». In altre parole, il diritto riconosciuto riguarda la possibilità di presentare l’istanza, non l’automatica concessione del permesso.

Quella pronuncia, tuttavia, non aveva trovato piena attuazione. Da qui il nuovo ricorso al Tar, con cui lo straniero ha chiesto di imporre all’amministrazione il rispetto della decisione. Ministero e Questura avevano sostenuto che la procedura fosse già stata avviata, perché l’uomo aveva formalizzato nel giugno 2025 una domanda di protezione internazionale, trasmessa alla Commissione territoriale e ancora in esame. Ma per il Tar le due procedure non sono equivalenti: quella presentata nel 2025 non era una domanda autonoma di protezione speciale e non soddisfaceva quindi la richiesta del ricorrente.

La distinzione, sottolineano i giudici, serve anche a evitare passaggi inutili. Chi possiede i requisiti per la sola protezione speciale non deve essere costretto a invocare una forma di protezione internazionale per la quale non ha titolo, con un «inutile aggravio di lavoro per l’Amministrazione» e, verosimilmente, tempi più lunghi. Il ricorso è stato quindi accolto e la Questura dovrà rispettare il termine stabilito.

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