Poco meno di due mesi fa era arrivata la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Adesso Fabio Rolfi non è più vicepresidente vicario di Fnm autoservizi.
Secondo l’Anac, Rolfi non poteva essere contemporaneamente nel Consiglio d’amministrazione del gruppo (che gestisce il trasporto pubblico in alcune province lombarde, tra cui Brescia, e fa parte del gruppo Fnm spa, il cui azionista di maggioranza è la Regione) e ricoprire il ruolo di consigliere comunale a Brescia e di vicepresidente della Provincia.
Per l’Autorità, infatti, anche se l’Agenzia Tpl funge da stazione appaltante e gestisce l’affidamento dei servizi, il Comune e la Provincia mantengono competenze strategiche e approvano i bilanci, definendo le linee guida dell’Agenzia. Un soggetto che siede contemporaneamente negli organi politici degli enti soci e nel CdA della società potrebbe, quindi, influenzare indirettamente l’allocazione delle risorse, configurando un conflitto vietato dalla legge.
Il giudizio
L’assemblea di Fnm autoservizi ha così preso atto di quanto è stato dichiarato dall’Anac e Rolfi e decaduto dalla carica. «Non c’è nessun giudizio di incompatibilità con il ruolo svolto in Loggia e in Broletto – ha spiegato lo stesso Rolfi –. Semplicemente si parla di inconferibilità: quindi secondo l’Anac la nomina non doveva essere fatta all’epoca». L’incompatibilità presuppone in genere la coesistenza di due incarichi che non possono essere mantenuti insieme e impone una scelta. L’inconferibilità, invece, riguarda il momento originario della nomina: secondo l’Anac, quell’incarico non avrebbe dovuto essere conferito a un soggetto che ricopriva già determinate funzioni pubbliche.
Fnm autoservizi, però, nel 2025, aveva ritenuto compatibile il doppio incarico. «Probabilmente servirebbe un ricorso per capire davvero com’è la questione – precisa Rolfi –. A me però non interessa la querelle giudiziaria. Sulla mia nomina non ho omesso che ero consigliere comunale e provinciale: ero assolutamente in buona fede».
L’Anac accerta dunque l’inconferibilità dell’incarico in Fnm autoservizi, ma non una condotta dolosa del vicepresidente provinciale. Per questo Rolfi non dovrà nessun risarcimento: le somme che ha percepito sono legate a un incarico che ha effettivamente svolto e per il quale doveva dunque essere pagato.
Le deleghe
Rolfi nelle sue memorie difensive sosteneva che le deleghe gestionali erano attribuite al direttore generale della società e che la partecipazione politica non implicava un coinvolgimento diretto nella gestione di questa.
Per l’Autorità, il fatto che tra gli enti locali e la società affidataria ci sia l’Agenzia Tpl non elimina del tutto il legame tra chi governa il servizio e chi lo gestisce. Comune e Provincia, infatti, partecipano all’Agenzia e ne orientano le scelte attraverso gli strumenti propri degli enti soci. Da qui il ragionamento dell’Anac: anche senza un rapporto diretto di affidamento tra Comune, Provincia e Fnm Autoservizi, il doppio ruolo poteva comunque determinare una sovrapposizione tra funzioni di indirizzo pubblico e incarico societario.




