La «presunzione assoluta di pericolosità» della cosiddetta cannabis light, su cui si fonda «il divieto» di detenzione e vendita, previsto, tra gli altri, nel decreto Sicurezza del 2025, «appare smentita, in radice, dalle acquisizioni scientifiche recepite dallo stesso ordinamento». Anche perché «sulla scorta della normativa europea» sono state individuate le soglie di Thc, il composto che causa l’effetto drogante, «dello 0,2 e dello 0,6 per cento» come «discrimine della liceità della coltivazione» per «inidoneità drogante del vegetale entro tali limiti».
L’ordinanza
Lo scrive il giudice di Brescia Luca Tringali nell’ordinanza con cui ha deciso, come già successo in altri Tribunali italiani, di mandare gli atti alla Consulta per valutare la possibile illegittimità costituzionale delle norme del decreto del governo dello scorso anno che, tra le altre cose, hanno imposto una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, equiparandola, in pratica, alle sostanze stupefacenti.
Il caso
Il giudice ha accolto la questione dell’invio degli atti alla Corte Costituzionale posta dall’avvocato Niccolò Vecchioni nel processo abbreviato a carico del titolare di due negozi di cannabis light di Sirmione e Desenzano del Garda.
Nelle 26 pagine di ordinanza depositate il 15 luglio, il giudice ricorda che l’imputato ha spiegato di «di essersi determinato a proseguire l'attività, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 48 del 2025, nel convincimento della liceità della vendita di prodotti con principio attivo entro i limiti già previsti, anche a seguito di interlocuzioni con organi di polizia locale e con l'Arma territoriale» e che lo stesso Tribunale di Brescia aveva «rigettato la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, rilevando, fra l'altro, che l'attività dell'imputato risultava svolta in un contesto commerciale regolamentato e che la questione della liceità della detenzione delle infiorescenze sequestrate presentava profili giuridici complessi, da approfondire anche alla luce del quantitativo di principio attivo (in quel momento ancora ignoto) effettivamente contenuto nella sostanza».
L’imputato, Nicolò Savoldelli, era stato anche arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio per «19 barattoli» che aveva nei due esercizi commerciali «contenenti» circa 2 chili di «infiorescenze di marijuana».
Poi, era stato rimesso in libertà dal giudice delle direttissime. «La vicenda – aveva già spiegato la difesa – suscita particolare allarme, perché si tratterebbe del primo arresto del titolare di un’attività commerciale che opera in piena liceità, nel rispetto della normativa civile e fiscale, con prodotti tracciati e documentati».
Per il giudice infine la pronuncia della Consulta è necessaria perchè la questione condiziona in modo diretto tanto il giudizio sulla responsabilità, nei termini appena esposti, quanto le statuizioni sui beni in sequestro. Essa non è dunque meramente teorica né prematura, e il processo, giunto ormai alla fase della discussione del rito abbreviato, non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.



