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Fontana dice basta: uffici pubblici chiusi e sport vietato

È quanto stabilisce un'ordinanza del governatore della Lombardia: «Le nostre autorità sanitarie ci impongono di agire nel minor tempo possibile»
Il governatore della Lombardia Attilio Fontana - Foto Ansa
Il governatore della Lombardia Attilio Fontana - Foto Ansa
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Sospensione dell'attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali, il fermo delle attività nei cantieri e divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente. È quanto stabilisce un'ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana, in merito alle misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus.

«Le nostre autorità sanitarie ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare»: così il presidente della Regione Lombardia, motivando le misure contenute nella nuova ordinanza, che entra in vigore domenica 22 marzo. «Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea». Il documento include anche «la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura - si legge nella misura - dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore».

 

 

La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo, si legge in una nota della Regione, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali

Per punti, ecco tutte le nuove restrizioni:

  • il divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
  • la sospensione dell'attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • la chiusura dei distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

 

 

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