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Cori razzisti in Brescia-Juve: turno di squalifica per la Nord

La pena è sospesa: in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare, perché si tratta della prima volta per i bresciani
  • Tifosi del Brescia al Rigamonti - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
    La Curva Nord
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Un turno di squalifica alla curva del Brescia per gli insulti razzisti durante la sfida di martedì sera contro la Juventus nei confronti del bosniaco Miralem Pjanic: la pena è però sospesa (in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare) perché si tratta della prima volta per i sostenitori della squadra lombarda.

 

 

 

  • Il bosniaco Miralem Pjanic
    Il bosniaco Miralem Pjanic
  • Il bosniaco Miralem Pjanic
    Il bosniaco Miralem Pjanic
  • Il bosniaco Miralem Pjanic
    Il bosniaco Miralem Pjanic
  • Il bosniaco Miralem Pjanic
    Il bosniaco Miralem Pjanic

Quella contro il Brescia, seppur sospesa, diventa la prima sanzione stagionale per cori razzisti. In precedenza non era stato preso alcun provvedimento verso il Cagliari per quanto accaduto contro Lukaku mentre per il caso di Dalbert, insultato durante Atalanta-Fiorentina sul neutro di Parma, è stato disposto un supplemento di indagine a cura della procura federale.

È questa la decisione del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che sarà ufficializzata a breve. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla Lega serie A, il giudice sportivo riporta che «nella relazione dei collaboratori della Procura federale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore Curva Nord si rendevano responsabili, al 17' st e al termine della gara durante l'intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700), di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaboratori della Procura».

In base alla relazione il giudice ha rilevato «comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell'art. 28 comma 4 Cgs, ai fini della punibilità degli stessi», ma ha anche considerato la sussistenza «delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 28 comma 7 CGS» e per questo ha deliberato «di sanzionare la società Brescia con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord' privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

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