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Caso Balotelli, squalifica al settore poltrone est del Bentegodi

Un turno di stop per il settore dal quale sarebbero partiti i cori razzisti contro SuperMario. Non alla Sud che ha cercato di coprirli
Il Bentegodi © www.giornaledibrescia.it
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Il giudice sportivo ha disposto un turno di squalifica senza sospensiva al settore poltrone est del Bentegodi di Verona. Nessun provvedimento invece è stato disposto nei confronti della Curva Sud dell'Hellas Verona, che al contrario avrebbe cercato di coprire con gli applausi i cori razzisti contro Balotelli al centro ora del dibattito nazionale.

In mattinata l'Hellas Verona ha diramato un comunicato nel quale si annuncia che Luca Castellini, il capo ultrà, sarà bandito dal Bentegodi fino al 2030, mentre in consiglio comunale è stata presentata una mozione per chiedere di agire per vie legali contro chi diffama la città.

Questo il testo integrale del comunicato del Giudice Sportivo riguardante la partita Verona-Brescia. 

«Letti il referto arbitrale e la relazione della Procura federale nei quali, inoltre, viene riferito che al 9' del secondo tempo il Direttore dì gara era costretto ad interrompere il gioco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli Barwuah era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte dì alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato "poltrone est";
considerato che il pur esìguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità;
considerato, inoltre, che dopo i cori sì sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua "curva sud" cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso;
ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d'indagine in corso per l'individuazione dei responsabili;
ritenuto, infine, che non sussìstono i presupposti per l'applicazione della misura sospensiva dell'esecuzione della sanzione ai sensi dall'ari 28 comma 7 Codice Giustizia Sportiva (CGS), vista anche la durata dell'interruzione del gioco doverosamente disposta dal Direttore di gara;
dispone, ai sensi dell'art 28 CGS, la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato "poltrone est"».

 

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