«Il presupposto (non contestato) per l'iscrizione al campionato era l'adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare».
Così il Tar del Lazio nelle motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dalla Reggina per contestare la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello sport il 20 luglio scorso ha respinto il suo ricorso per la riammissione nel prossimo campionato di serie B, spianando la strada alla riammissione del Brescia.
In sostanza, «ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a "elementari esigenze organizzative", che non dimostrano l'esistenza di un impedimento effettivo».
«Non può, in altri termini, la società ricorrente - continua il Tar - dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva».
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