Cer, attesa per le modifiche che estendono gli incentivi del 40%

Le Cer rappresentano un modello virtuoso per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili anche al fine di contrastare la cosiddetta «povertà energetica», ed è auspicabile la loro attivazione su tutto il territorio nazionale. Per agevolare il perseguimento di questo obiettivo, il 25 giugno è stato pubblicato il nuovo decreto del Mase n. 127 del 16 maggio 2025 che apporta rilevanti modifiche al precedente decreto n. 414 del 7 dicembre 2023. La prima grande novità riguarda i benefici economici stanziati dal Pnrr sotto forma di contributo a fondo perduto che adesso possono coprire fino al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti in Cer ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e non più 5.000. Inoltre, sono stati estesi i tempi di entrata in esercizio dei progetti ammessi all’incentivo prorogando al 31 dicembre 2027 il precedente termine del 30 giugno 2026, ed è stata aumentata dal 10 al 30 la percentuale di anticipo del contributo a fondo perduto che può essere richiesta.
Pnrr
L’applicazione delle disposizioni del decreto è subordinata all’approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin per la formalizzazione degli esiti della riprogrammazione del Pnrr. Nell’ambito del processo di revisione del Pnrr l’Italia ha proposto di modificare la descrizione dell’Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo in termini tali da ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari estendendo il perimetro di attuazione ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
Come costituire una Cer
Per costituire una Cer è fondamentale conoscere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa, a partire dall’art. 31 del decreto legislativo n.199/2021 che qualifica le Cer come soggetti giuridici autonomi il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano e non quello di realizzare profitti finanziari.
Le Cer devono pertanto assumere una forma giuridica compatibile con il perseguimento di uno scopo mutualistico e non lucrativo, quale ad esempio la forma associativa, di società cooperativa o consortile. Tra queste, l’associazione non riconosciuta è la più semplice avendo tempi e oneri di costituzione ridotti, ma è priva di autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che in caso di obbligazioni non coperte dal patrimonio dell’ente, gli amministratori ne rispondono personalmente e solidalmente. Le altre due forme, la società cooperativa e la società consortile, prevedono oneri maggiori per la loro costituzione, ma godono di autonomia patrimoniale perfetta e quindi i soci non rispondono personalmente per i debiti sociali.
Alfonso Tuttolomondo, partner di Vd Avvocati Associati
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