Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso presentato da Tommaso Brognoli, esponente di Fratelli d’Italia, che si era candidato come consigliere per le elezioni a Magasa senza prima dimettersi da consigliere comunale a Capriano del Colle. Brognoli, che per la vicenda ha dovuto lasciare il consiglio provinciale, era stato escluso dalla lista di Magasa dalla Prefettura. Il Tar ha confermato l’esclusione dalla competizione elettorale per la mancanza di un requisito di candidabilità. Brognoli aveva presentato la propria candidatura a Magasa dichiarando di non trovarsi «in condizioni ostative».
Proprio su questo punto si è concentrata la valutazione della Sottocommissione elettorale, che ha ritenuto la dichiarazione non conforme alla realtà, trasmettendo gli atti alla Procura «per possibili profili di mendacio».
Secondo i giudici amministrativi, il requisito contestato – non essere già consigliere in un altro Comune – doveva sussistere al momento della presentazione della candidatura. Un eventuale adeguamento successivo, chiarisce la sentenza, è irrilevante ai fini della partecipazione alla competizione elettorale.
Il Tar ha inoltre sottolineato che, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, l’esclusione non è una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma un atto dovuto. Non è quindi possibile valutare caso per caso l’impatto concreto della mancanza del requisito: la norma impone automaticamente l’estromissione dalla corsa elettorale. Nel ricorso, la difesa aveva contestato la decisione della Commissione elettorale sotto diversi profili, ma tutte le censure sono state giudicate infondate. Anche le motivazioni subordinate sono state respinte, ribadendo un principio consolidato: la regolarità delle candidature va verificata rigorosamente alla data di presentazione.
Resta ora aperto il possibile fronte penale: la trasmissione degli atti alla Procura potrebbe portare a ulteriori sviluppi sulla veridicità della dichiarazione presentata da Brognoli




