Economia

Cessione credito o sconto in fattura: «visti» per tutti i bonus

I nodi del decreto Antifrode. L’Agenzia Entrate precisa che sono valide tutte le fatture già pagate prima del 12 novembre
BONUS CASA: QUALI E COME CAMBIANO
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Danni dell’Erario per un miliardo di euro. È la stima (per difetto) delle truffe legate ai bonus casa che ha portato il Governo a varare, nelle scorse settimane, il decreto Antifrode 157/2021 (qui il testo completo sulla Gazzetta Ufficiale). Un provvedimento che ha fissato nuovi paletti per tutti i bonus edilizi - nel caso di esercizio dello sconto in fattura o cessione del credito di imposta - e di fatto ha esteso le verifiche di congruità (ma non quelle tecniche) e il visto di conformità a tutte le agevolazioni.

La norma, ad esempio, per quanto riguarda i condomini corregge la possibilità di moltiplicare - soprattutto nei condomini - il tetto di spesa individuale per il numero delle unità immobiliari che ha consentito di usufruire di budget stratosferici. Un provvedimento che ha aperto una serie di problemi non di poco conto. In parte risolti ieri con una risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Il Dl prevede «asseverazione della congruità delle spese» redatta da un tecnico abilitato e di «visto di conformità» rilasciato da un Caf, un commercialista o da un soggetto indicato dal Dlgs/1997 anche per le detrazioni maturate su ecobonus 65% e recupero edilizio al 50% e facciate. «Non è tutto - spiega Gabriele Carrera, direttore di Assoartigiani Brescia - l’Agenzia delle Entrate può entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione vistata e asseverata, sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni la cessione del credito qualora reputi che la cessione presenti dei profili di rischio inerenti la congruità e la regolarità dei dati indicati.

Terminati i controlli la comunicazione verrà accettata o, se ritenuta sospetta, annullata. Le nuove regole valgono se il beneficiario decide di cedere il credito o riceve lo sconto in fattura dal fornitore». Il Dl 157/2021 ha introdotto anche altre novità. «Per le opere Superbonus 110% - spiega Carrera -, il visto di conformità andrà sempre apposto anche se il beneficiario decide di usufruire del credito nella propria dichiarazione dei redditi. In precedenza la norma prevedeva il visto solo in presenza di cessione e/o di sconto in fattura».

L’introduzione della nuova disciplina ha generato incertezze. E sono stati i costruttori dell’Ance nei giorni scorsi a farsene portavoce: «Abbiamo accolto con favore l’estensione dell’applicazione dei prezziari a tutti i bonus, occorre però rivedere le modalità dell’entrata in vigore della norma, perché così come pensata rischia di rallentare o bloccare le operazioni in corso».

Per l’Ance fermi restando i giusti controlli preventivi «è necessario che la norma non sia retroattiva e quindi la decorrenza delle disposizioni sia relativa a lavori avviati dopo il 12 novembre». Una risposta in tal senso è arrivata ieri dall’Agenzia delle Entrate. In una «Faq» pubblicata sul proprio sito internet, ha spiegato che «con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata».

Non solo «con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del Dl n. 157/2021».

La normativa del superbonus potrebbe fare un passo avanti. In una recente audizione alle Camere, il presidente nazionale dell’Ance, Gabriele Buia, ha sottolineato come «per le abitazioni unifamiliari è necessario estendere la proroga fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori, e allo stesso tempo eliminare sia il riferimento al rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021, sia la condizione che vuole che l'unità sia destinata ad abitazione principale del proprietario, con reddito Isee non superiore a 25mila euro».

I costruttori chiedono inoltre «un chiarimento in merito alla valenza della proroga oltre giugno anche per gli interventi cosiddetti «trainati», eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomini, che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico richiesto». Ance ha rinnovato la proposta di introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese che beneficiano dei bonus.

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