Economia

Cartelle esattoriali, le cose da sapere sull’ultima rottamazione

Marco Papetti
La domanda va presentata entro il 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: la misura permette di regolarizzare alcuni debiti fiscali e contributivi, come le tasse, ma ne esclude altri, come i tributi locali
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Rottamazione quinquies, come funziona?
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Fino al 30 aprile 2026 è possibile chiedere di sanare alcune cartelle esattoriali: è la cosiddetta «Rottamazione-quinquies», prevista dall’ultima legge di Bilancio. La misura permette di regolarizzare alcuni debiti fiscali e contributivi, come le tasse, ma ne esclude altri, come i tributi locali. Vediamo quali debiti sono inclusi e come presentare domanda.

Quali cartelle sono incluse

La Rottamazione-quinquies riguarda i mancati pagamenti riferiti al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La misura permette al contribuente di estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica e le procedure esecutive. Non sono invece da pagare sanzioni, interessi di mora e aggio connessi ai mancati versamenti.

Sono inclusi nella rottamazione:

  • Le imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
  • I contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • Le multe erogate «dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture)».

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è inoltre specificato che, «purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate».

I debiti esclusi

Non sono compresi invece i debiti che «anche se rientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute».

Sono escluse, inoltre, tutte le tipologie di debito non citate nel prospetto dell’Agenzia dell’Entrate. Non si può quindi chiedere la rottamazione di:

  • Multe irrogate dalla Polizia locale del Comune;
  • I carichi affidati dagli enti locali e dalle Regioni. Niente da fare quindi per le cartelle connesse al bollo auto non pagato o a tariffe comunali dei rifiuti;
  • I debiti derivati da attività di accertamento. Come si legge nelle Faq dell’Agenzia delle Entrate, «la norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali. In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies».

In ogni caso, è possibile verificare quali debiti sono compresi nella rottamazione richiedendo il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione «Definizione agevolata» oppure attraverso il form in area pubblica.

Come presentare la domanda

È essenziale presentare la richiesta per aderire alla rottamazione, non si viene coinvolti in automatico. La domanda va presentata entro il 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità sono due:

  • Nell’area riservata, accedendo con le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e con la Carta nazionale dei servizi. I professionisti e le imprese possono accedere anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure senza dover allegare la documentazione di riconoscimento;
  • Nell’area pubblica compilando l’apposito form e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non la pec), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. L’Agenzia comunicherà l’esito della richiesta entro il 30 giugno 2026: in caso di accoglimento verranno indicate le somme dovute, altrimenti saranno descritte le motivazioni del respingimento della domanda.

Come pagare (anche a rate)

Quando si presenta la domanda di adesione, è possibile scegliere la modalità di pagamento. Se si decide di pagare in un’unica soluzione, bisognerà farlo entro il 31 luglio 2026. In alternativa, si può optare per la rateizzazione, per un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

Queste le scadenze di pagamento:

  • Per la prima, la seconda e la terza rata: rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • Dalla quarta alla cinquantunesima rata: rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • Dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro. Nel caso di pagamento a rate vengono applicati interessi del 3% annuo, dal 1° agosto 2026. Le date di scadenza entro cui dovranno avvenire pagamenti saranno riportate anche sulla comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente entro il 30 giugno 2026.

Dove pagare

È possibile pagare attraverso uno dei seguenti canali:

  • Sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Attraverso l’app EquiClick;
  • Con domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella comunicazione delle somme dovute;
  • Tramite i moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, homebanking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (atm) che hanno aderito ai servizi Cbill o Postamat;
  • Agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Cosa succede in caso di mancato pagamento o ritardi

Non sono ammessi, secondo la normativa, ritardi nei pagamenti. Si decade dai benefici della rottamazione se non si pagano, anche in parte, i seguenti importi:

  • La somma prevista se si è scelta la soluzione unica di pagamento (con scadenza al 31 luglio 2026);
  • Due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano, se si è optato per la rateizzazione.

Per legge, il decadimento dalla Rottamazione-quinquies comporta che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • «riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione»;
  • i carichi non sono più rateizzabili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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