Economia

Cartelle esattoriali, cosa fare quando le si riceve e come contestarle

Marco Papetti
Dalla rateizzazione alla richiesta di sospensione fino al ricorso: guida pratica su cosa sono le cartelle di pagamento, come pagarle e cosa succede se non si saldano entro 60 giorni
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Se si riceve una cartella esattoriale, o più propriamente una «cartella di pagamento», si hanno di fronte a sé due strade: pagarla (anche facendo domanda di rateizzazione) oppure, se si ritiene che ci sia un errore a monte della richiesta di pagamento, si può chiedere la sospensione della cartella e, in ultima istanza, presentare ricorso.

Ma vediamo nel dettaglio cosa sono le cartelle esattoriali e come comportarsi quando le si riceve.

Che cosa sono

Le cartelle esattoriali sono degli atti che l’Agenzia delle Entrate invia a un contribuente per chiedergli di pagare una somma dovuta allo Stato o ad altri enti pubblici. Ad esempio, si può trattare di multe non pagate, tasse o imposte, contributi previdenziali.

Vengono inviate:

  • tramite posta elettronica certificata (Pec);
  • per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • dagli ufficiali della riscossione o da altri messi notificatori, non necessariamente dipendenti dell’Agente dell’Entrate.

Come sono fatte

La cartella contiene al suo interno (questo il facsimile):

  • la descrizione delle somme che si devono pagare;
  • l’invito a saldare il debito pagamento nei termini stabiliti: cioè entro 60 giorni dalla data della notifica;
  • informazioni sulle modalità di pagamento;
  • istruzioni per richiedere la rateizzazione della cartella o la sua sospensione e per presentare ricorso.

Pagare e chiedere la rateizzazione

Una volta che si riceve una cartella esattoriale, si possono fare tre cose: pagarla, chiedere la rateizzazione o contestarla. Per pagare l’intera somma dovuta il contribuente si può usare il servizio «Paga online» disponibile sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’App Equiclick o utilizzare i canali telematici o gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al pagoPA.

E se si vuole chiedere la rateizzazione del pagamento? Questa possibilità è concessa dall’Agenzia delle Entrate in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate dal contribuente.

Si può chiederla in due modi:

  • per importi fino a 120 mila euro e per un massimo di 84 rate la domanda va fatta online tramite il servizio “Rateizza adesso” nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • diverso il caso di richieste di dilazione per importi superiori ai 120mila euro o di importo inferiore ma per cui si fa domanda per un pagamento in più di 84 rate: è necessario compilare un modello e inviarlo via pec agli indirizzi riportati sul modello stesso.

Come presentare richiesta di sospensione o fare ricorso

Può anche darsi, però, che si ritenga non fondata la richiesta di pagamento comunicata dall’Agenzia delle entrate tramite la cartella esattoriale. In quel caso la legge prevede che si possa chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, la sospensione della riscossione, per dare la possibilità all’ente creditore di verificare la situazione.

È possibile fare domanda di sospensione in caso di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa dell’ente creditore o giudiziale;
  • presenza di una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Si può presentare richiesta di sospensione in questi modi:

  • online, dalla propria area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • via pec agli indirizzi indicati nel Modello SL1 - pdf;

In caso di ricorso, la sospensione temporanea della cartella può anche essere disposta dal giudice in attesa sentenza.

Cosa succede se le cartelle non vengono pagate

Se la cartella non viene pagata entro il termine di 60 giorni, sulla somma dovuta possono essere applicati degli interessi di mora, maturati ogni giorno dalla data di notifica, più eventuali ulteriori spese.

In caso di mancato pagamento, per recuperare il credito l’Agenzia delle Entrate può anche procedere a fermi amministrativi sui beni mobili registrati del contribuente o a pignoramenti e ipoteche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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