La sola presenza della parola «terme» nel nome di una struttura priva di acque termali potrebbe essere sufficiente a generare confusione nei consumatori. Lo stabilisce il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di Qc Terme e confermato la necessità di un nuovo esame da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La vicenda nasce dalla segnalazione presentata nel 2023 da Terme e Grandi Alberghi di Sirmione, che contestava l’utilizzo dei termini «terme» e «spa» da parte di alcune strutture del gruppo Qc prive di acque termali, tra cui Qc Termegarda di Calvagese della Riviera.
La sentenza
L’Antitrust aveva inizialmente archiviato il caso, ma il Tar del Lazio aveva annullato quella decisione. Ora il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, l’Agcom non avrebbe approfondito adeguatamente un elemento centrale della vicenda: «Non è stato menzionato, nel provvedimento impugnato, il fatto che tali strutture utilizzino il termine “terme” già nella denominazione».
La sentenza richiama quanto evidenziato dal Tar, secondo cui «l’inserire, nella sigla che individua tali strutture, la parola “terme”, risulta già di per sé idoneo a ingenerare nel consumatore il convincimento che il centro in questione sia di natura termale e utilizzi acque termali in senso proprio».
Analisi insufficiente
Per il Consiglio di Stato si tratta di una questione che meritava un approfondimento specifico. La mancata valutazione di questo elemento costituisce infatti «un aspetto essenziale della pratica scorretta segnalata», tale da determinare «un deficit istruttorio e motivazionale».
La sentenza chiarisce che il giudice amministrativo non ha stabilito che Qc Terme abbia commesso un illecito, ma ha ritenuto insufficiente l’analisi svolta dall’Antitrust. Per questo motivo l’Autorità dovrà tornare a esaminare la segnalazione e decidere se avviare o meno un procedimento istruttorio.
Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che «ben può la terminologia utilizzata nella denominazione sociale assumere valenza pubblicitaria e contribuire ad orientare illecitamente le scelte dei consumatori». Respinta anche la tesi di Qc Terme, secondo cui la questione riguarderebbe esclusivamente la concorrenza tra imprese. Per i giudici, infatti, il tema investe direttamente la tutela dei consumatori e rientra nelle competenze dell’Agcm.




