Il Tar ha respinto il ricorso di Massimo Cellino contro l’annullamento della concessione del Rigamonti al vecchio Brescia Calcio. La revoca era scattata in seguito alla mancata iscrizione e al mancato pagamento di due canoni da corrispondere alla Loggia.
Secondo i difensori di Cellino, l’imprenditore sardo non aveva adempiuto a uno soltanto dei pagamenti. I suoi legali sostengono anche l’inesistenza di una clausola che prevedesse la concessione dell’impianto a una squadra iscritta un campionato professionistico: l’unica condizione, secondo loro, era l’affiliazione al Coni. Tesi difensive che, evidentemente, non hanno convinto il Tar.
Le motivazioni

«L’adempimento parziale non è sufficiente a evitare l’effetto legale della risoluzione del contratto e, neppure, sul piano pubblicistico, la decadenza dalla concessione», scrive il Tar. I giudici respingono anche la tesi secondo cui gli oltre sei milioni di euro investiti dal club per migliorie e manutenzioni avrebbero dovuto indurre il Comune a mantenere la concessione. Secondo il Tar, il contratto escludeva espressamente qualsiasi compensazione tra gli investimenti effettuati e il pagamento del canone.
Per il Tribunale, inoltre, la mancata iscrizione rappresenta un’ulteriore causa autonoma di decadenza, perché la funzione stessa della concessione era quella di garantire che lo stadio ospitasse una squadra professionistica in rappresentanza della città. «Il concessionario non è il mero custode o gestore dell’impianto sportivo, ma il soggetto che si impegna a garantire al Comune il prestigio derivante dalla presenza di una squadra di calcio con i colori della città in un campionato professionistico», si legge nella motivazione.
Il nuovo concessionario
Respinte anche le contestazioni sull’affidamento del Rigamonti all’Union Brescia. Secondo il Tar, il Comune ha correttamente pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse e, ricevuta una sola candidatura, poteva procedere all’assegnazione diretta prevista dal regolamento comunale. I giudici escludono inoltre qualsiasi intento dell’amministrazione di favorire un soggetto specifico: «Non emerge alcun indice di sviamento» nella scelta del nuovo concessionario, si legge nella sentenza.



