Mirco Franzoni ha quasi definitivamente scontato la pena. È tornato a lavorare nell’officina di famiglia, a Serle, dopo il lungo periodo in carcere per una condanna a nove anni e quattro mesi per omicidio volontario. Il suo caso in questi giorni ricorda – per polemiche e miopia di opinionisti, gente comune, socialdipendenti, influencer e politici che non conoscono il Codice penale – la vicenda del gioielliere Mario Roggero, l’uomo che ha inseguito e ucciso due dei tre rapinatori che, il 28 aprile 2021, erano entrati nella sua gioielleria.
Le due storie sono diverse e non possono essere sovrapposte. Hanno però un punto in comune: la distanza enorme tra la semplicità dello slogan della pancia del Paese: «Ha sparato a un ladro» e la complessità della valutazione che spetta a pubblici ministeri e giudici. Franzoni, oggi 42enne, la sera del 14 dicembre 2013 uccise uno dei due ladri che lo stesso pomeriggio avevano rubato a casa del fratello. Mentre un malvivente riuscì a scappare – di lui non si è più saputo nulla – Eduard Ndoj, 26enne di origini albanesi, venne raggiunto da un colpo di fucile da caccia all’altezza di una spalla in un vicolino di Serle.
Nel processo bresciano, la tesi sostenuta da Mirco Franzoni era chiara. L’uomo affermò di essersi mosso dopo avere scoperto il furto nell’abitazione del fratello, di avere preso il fucile per cercare i responsabili e recuperare la refurtiva e di essersi poi trovato davanti a uno dei ladri.
Franzoni ha sempre detto che non voleva uccidere. Prima da indagato, poi da arrestato e infine da imputato in aula, raccontò di avere intimato all’uomo di restituire quanto rubato («gli urlo di ridarmi la mia roba») e sostenne che il colpo fosse partito durante un litigio, quando il fuggitivo avrebbe tentato di afferrare o spostare il fucile. «A quel punto è partito un unico colpo» le parole di Franzoni.

La difesa cercò dunque di collocare lo sparo dentro una situazione di pericolo: un incontro improvviso con un ladro ritenuto potenzialmente armato, una colluttazione e un colpo esploso accidentalmente o comunque nel tentativo di proteggersi.
Per l’accusa e per la Corte, però, quella ricostruzione non ha retto. Anche perché la linea temporale tracciata dai giudici in aula fissa un punto di non ritorno: l’omicidio avvenne tra le 19.34 e le 20.35. Quindi in uno spazio tra i 60 e i 120 minuti dopo il furto in casa avvenuto tra le 18 e le 18.20.

Il primo ostacolo riguardava il requisito centrale della legittima difesa: l’attualità del pericolo. Quando Franzoni uscì armato, il furto era già stato consumato e i ladri stavano fuggendo. Proprio come nel caso del gioielliere Roggero. L’uomo non si trovava più dentro la casa a respingere un’aggressione, né davanti a una minaccia inevitabile. Aveva deciso di inseguire i responsabili.
È su questo passaggio che cambia la qualificazione giuridica della condotta. La sentenza firmata dal giudice Roberto Spanò descrive la scelta di Franzoni come «un’azione gravemente azzardata di stampo venatorio». Secondo la Corte d’Assise, il 40enne aveva deciso di affrontare persone che riteneva armate, caricando il fucile e portando con sé altre cartucce. Non una reazione imposta da un pericolo improvviso, dunque, «ma una condotta volontariamente intrapresa dopo il furto».
Il secondo punto riguardava la dinamica dello sparo. La tesi difensiva sosteneva che il colpo era partito nel corso di uno scontro ravvicinato, mentre la vittima cercava di impossessarsi dell’arma. Ma le conclusioni medico-legali e balistiche portarono la Corte in un’altra direzione.
La traiettoria dei pallini era orizzontale. Il fucile, secondo i giudici, era stato tenuto all’altezza della spalla, nella posizione tipica di chi prende la mira. La distanza non risultava compatibile con un contatto stretto tra le due persone.
La Corte ritenne quindi incompatibile con gli elementi oggettivi la versione di un colpo partito accidentalmente mentre i due si contendevano il fucile. Per questo in tutti e tre i gradi di giudizio, è stato negato che, al momento dello sparo da parte di Mirco Franzoni, ricorressero le condizioni richieste dalla legge per parlare di legittima difesa. Come nel caso di Mario Roggero.




