Il giudice si dimentica di disporre la confisca dei 146mila euro di Iva evasa e la sentenza finisce davanti alla Corte di Cassazione. Una dimenticanza tutt'altro che secondaria, perché la legge prevede che, in caso di condanna per reati fiscali, anche con patteggiamento, venga disposta la confisca «del profitto ottenuto illecitamente».
È quanto accaduto a Brescia, dove il giudice per le indagini preliminari aveva accolto il patteggiamento di un professionista di 85 anni accusato di omessa dichiarazione Iva nella suo ruolo di liquidatore di un’azienda di metalli. La vicenda risale al 2018, anno per il quale, secondo l'accusa, non era stata presentata la dichiarazione Iva della società. L'imposta evasa era stata quantificata in 146.636 euro.
La sentenza
Il 12 maggio scorso il Tribunale di Brescia aveva chiuso il procedimento con una pena concordata di un anno di reclusione, concedendo all'imputato la sospensione condizionale. Il giudice aveva inoltre escluso le pene accessorie, considerando che la condanna era inferiore a due anni. Tutto regolare, se non fosse per un particolare: nella sentenza non c'era una sola parola sulla confisca dei 146.636 euro. Per questo la Procura generale ha deciso di impugnare il provvedimento sostenendo che «la confisca del profitto di un reato tributario è obbligatoria» e non può essere esclusa soltanto perché «l'imputato ha patteggiato una pena contenuta».
Ricorso accolto
Tesi accolta dalla Cassazione che non ha tuttavia potuto ordinare direttamente la confisca, perché occorre verificare quali beni siano disponibili e quale forma di confisca debba essere applicata. Da qui la decisione di annullare la sentenza e rinviare gli atti al Tribunale di Brescia, dove sarà un altro giudice a occuparsi della questione. Il patteggiamento di un anno di reclusione non viene in alcun modo rimesso in discussione. A riaprirsi è soltanto la partita economica, quella relativa ai 146mila euro di imposte evase che dovevano essere confiscati.




