Bollette, l’antitrust scagiona A2A: «Sui contratti agito in modo corretto»

L’Autorità del mercato revoca il provvedimento per presunte modifiche illegittime dei contratti
La sede di A2A a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
La sede di A2A a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
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«Sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni» dei contratti «hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza». L’Antitrust scagiona A2A e revoca i provvedimenti cautelari nei confronti della multiutility. L’istruttoria era stata avviata dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) per presunte «modifiche unilaterali» dei contratti di luce e gas.

Sotto la lente dell’Autorità erano finite le «proposte di rinnovo delle condizioni» di sette aziende (Enel, Eni, Hera, Edison, Acea ed Engie, oltre ad A2A) ritenute in contrasto con l’art. 3 del decreto Aiuti bis dello scorso 9 agosto. Articolo che sospende (dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023) «l’efficacia sia delle clausole che consentono di modificare il prezzo di fornitura, sia delle relative comunicazioni di preavviso».

Il 12 dicembre l’Agcm aveva così emesso sette provvedimenti cautelari - uno per ciascuna azienda - sospendendo l’efficacia delle variazioni contrattuali che avrebbero causato «un ingiustificato aumento di prezzo». A2A si era subito difesa spiegando di aver sempre rispettato tutti i contratti in essere. Le modifiche proposte erano infatti relative ai soli contratti in scadenza naturale.

La querelle

Nei documenti depositati il 21 dicembre in Agcm, A2A sostiene infatti che i «rinnovi» dei contratti scaduti vadano tenuti distinti dalle «modifiche unilaterali». Che questa sia l’interpretazione corretta del decreto Aiuti bis lo dimostrerebbero i «lavori parlamentari» di conversione del decreto legge e le posizioni assunte da Arera: insomma, «i rinnovi non costituiscono un’ipotesi di variazione contrattuale»

. La multiutility riferisce poi «di aver sempre operato in aderenza al dettato contrattuale proponendo rinnovi secondo una scansione temporale costante e in nessun modo influenzata dall’adozione» del decreto. In sostanza, «a ridosso della scadenza del contratto», è naturale che ai clienti venga inviata «una comunicazione con le nuove condizioni economiche» da applicare nel successivo periodo. 

Una tesi che ora l’Antitrust ammette essere veritiera, anche sulla scorta della sentenza del consiglio di Stato del 22 dicembre che ha circoscritto la portata dell’articolo 3 al solo «ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti». «Alla luce di quanto emerso - si legge nel nuovo provvedimento Agcm del 29 dicembre - devono ritenersi insussistenti i presupposti che hanno giustificato l’adozione della misura cautelare del 12 dicembre. Gli elementi raccolti portano a ritenere che le condotte contestate integrino variazioni delle condizioni economiche effettivamente in scadenza». Da qui la delibera che «revoca il provvedimento del 12 dicembre».

Le altre società

L’Autorità ha revocato anche il provvedimento nei confronti di Hera. Confermati invece i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie (che si aggiungono a quelli verso Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola) sospendendo così «l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza». Queste società «non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza»

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