Revisione: “Veicoli storici ante 1960? Solo quelli con la menzione sulla Carta di circolazione”

“L’auto e la moto storica che sono tenute alla revisione periodica in Motorizzazione o alla presenza dei nostri tecnici? Sono solo quelle che riportano sulla carta di circolazione la dizione “VEICOLO STORICO’; diversamente non ci sono problemi di sorta e quindi vale il regime consueto della revisione”.
Questa l’interpretazione che giunge da molte Motorizzazioni sul tema della revisione dei mezzi, auto e moto d’epoca immatricolate prima del 1960.
Ce ne siamo del resto già occupati della vicenda (leggete QUI, oppure QUI).
Ora si registra un’altra interpretazione alla circolare, dopo l’intervento del Ministero sul nostro blog (leggi QUI), in cui si specificava che:
"…i veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60 del Codice della strada. Ne consegue che è possibile avere due veicoli identici, con lo stesso anno di costruzione, dei quali uno è di interesse storico e l’altro no: semplicemente perché il secondo non è iscritto in uno dei suddetti registri. Ciò premesso, si conferma che la revisione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico, costruiti in data a antecedente al 1° gennaio 1960, debbono effettuare la revisione presso gli Uffici Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
Nulla osta, invece, alla revisione di un veicolo ante 1960, non classificato di interesse storico collezionistico, presso un centro privato di revisioni (ex art. 80 Codice della strada). In quest’ultimo caso il veicolo deve essere sottoposto, tra l’altro, alle ordinarie prove strumentali senza alcuna deroga".
Sentiti quindi diversi uffici della Motorizzazione, ci hanno confermato questo orientamento, peraltro assolutamente avversato dall’Asi che ritiene invece che l’iscrizione costituisca di per sé, secondo attribuzione di legge (ed è il Codice della Strada che lo prevede), il riconoscimento stesso.
Va detto che se il veicolo è storico o d’epoca (ex art. 60 coma 2) - motocicletta o automobile che sia - questo è inserito dal Codice della Strada come “appartenente alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche” per i quali è previsto un diverso regime anche in ordine alla revisione periodica.
Ora, la mancata indicazione sulla Carta di circolazione potrebbe far venire meno questo beneficio, mentre da quanto asserito dagli uffici della Motorizzazione “in caso di verifica di una revisione a veicolo storico (secondo l’indicazione del libretto) in assenza del tecnico delegato della Motorizzazione o di revisione svolta dalla Motorizzazione, la revisione periodica verrebbe invalidata e il gestore segnalato ai competenti uffici della Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento di verifiche tecniche periodiche dei mezzi”.
Ora si tratta di capire se dalla posizione dell’Asi possa nascere lo stimolo per un ulteriore chiarimento della materia da parte del Ministero per mettere a conoscenza a tutte le sedi della Motorizzazione Civile, così da giungere ad uniformità sulla materia.
Per oggi dunque il regime resta quello accennato: “Sono storici i veicoli che hanno tale status dichiarato sulla carta di circolazione e per essi cade l’obbligo di revisione - se immatricolati prima del 1960 - alla Motorizzazione o alla presenza di un tecnico della stessa Motorizzazione presso il centro autorizzato”.
Che altro aggiungere?
Staremo a vedere gli sviluppi… e ovviamente ve ne daremo notizia su ‘4Tempi’.
Roberto Manieri
r.manieri@giornaledibrescia.it
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