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Revisione dei mezzi immatricolati prima del 1960: serve la firma del dirigente della Motorizzazione

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Uno dei temi ricorrenti tra gli appassionati di auto e moto d’epoca tocca le revisioni periodiche. Già, non solo perché la revisione di per sé genera un vero e proprio patema d’animo (passerà, non passerà, andrà bene, ci sarà qualcosa da fare, la bocceranno per lo scarico? Ed i freni?...), ma anche perché le recenti disposizioni hanno cambiato il regime normativo a cui guardare (introducendo anche la periodicità biennale al posto dell’annuale).

Con la circolare 04/10/2010 prot. n. 79260 del Ministero dei Trasporti del 4 ottobre 2010 (avente per oggetto: ‘Veicoli di interesse storico e collezionistico’) il Ministero ha inteso chiarire alcuni punti fondamentali della materia.

Nella circolare (che pubblichiamo integralmente in questo stesso blog sul tema della reimmatricolazione dei veicoli)  si legge che “a norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato dell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario:entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS”.

 I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione - continua la circolare - sono specificati nel citato allegato III al decreto.
“Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie
internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1 960 sono effettuate esclusivamente dagli UMC.
Tuttavia, tenuto conto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di
ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998.
Si evidenzia, in merito, che le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazioni non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori”.
“Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede
attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della
seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro”
.
Ora, il problema riguarda la competenza specifica dei tecnici della Motorizzazione.
In un recente incontro al tavolo della Provincia di Brescia, sul tema dei calendari degli eventi (per evitare inutili e dannose sovrapposizioni) i dirigenti della Motorizzazione bresciana hanno specificato come in presenza di un veicolo immatricolato prima del 1960 oltre alla certificazione consueta della revisione tecnica, serve la firma di un dirigente della Motorizzazione stessa. Confermando quindi questo regime normativo.

Premesso che Brescia dispone e controlla il più importante mercato europeo della macchina storica (qui ci sono venditori, restauratori e ricambisti tra i più importanti) e la sua Motorizzazione è tra gli organismi nazionali di riferimento e spesso è all’avanguardia a livello nazionale, l’accento prestato pone serie riflessioni.

Perché?
Perché l’appartenenza del veicolo alla categoria dei veicoli storici comporta l’applicazione nella revisione stessa dei parametri utilizzati all’epoca della sua costruzione per verificarne la funzionalità e il rispetto delle norme.

In assenza della firma del rappresentante della Motorizzazione la revisione non sarebbe quindi valida.

Ma non solo: la Motorizzazione stessa potrebbe richiamare  le revisioni effettuate in assenza della presenza del suo rappresentante e della sua firma e sanzionare sia il titolare del veicolo che l’esercente dell’impresa di revisione dei veicoli.

In caso di contestazione, poi, la revisione sarebbe da invalidarsi.

Non parliamo poi nel caso di incidenti: se la Compagnia della controparte fosse in condizioni di poter contestare che il veicolo non è in regola con le norme per la circolazione scatterebbero delle logiche e dei diritti di rivalsa sui danni.
Il problema dunque c’è e non è indifferente.

Molti club, in questo senso, si stanno già attrezzando per stabilire dei calendari concordati con la Motorizzazione. Se poi il funzionario non si fa vedere… il problema è parzialmente risolto.

Nel dubbio ci si deve affidare ai parametri di una revisione per veicolo NON STORICO: i dati però devono essere custoditi nella banca dati informatica del Ministero, con tutto quanto ne deriva in termini di  gas di scarico, frenata e dotazioni luminose, fari compresi.

Un tema, quindi, sul quale dovremo tornare con maggiore documentazione, ferma restando la gravità della sua portata per tutti gli appassionati. E comunque un argomento da non sottovalutare. (ORA LEGGI LA REPLICA DEL MINISTERO, clicca QUI)
 

Roberto Manieri

 

r.manieri@giornaledibrescia.it

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