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L’iperammortamento vale anche per i beni presi prima del 2017

Fa chiarezza il presidente del Comitato Tecnico: «L’importante è che siano collaudati quest’anno»
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Lo sviluppo del Piano Impresa 4.0 è fortemente correlato all'implementazione delle tecnologie di frontiera e al revamping degli impianti esistenti. Le novità contenute nella Legge di Stabilità 2017, ed in particolare la norma fiscale relativa all'Iperammortamento, sono pensate e scritte per favorire e incentivare gli investimenti effettuati per macchine intelligenti e interconnesse.

L'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato in data 30/03/17, la Circolare 4/E, per risolvere tutti i dubbi applicativi su una misura che presenta aspetti complessi, realizzando in realtà una vera e propria guida dedicata a iper e super ammortamento, che rappresentano una parte importante del Piano Nazionale Impresa 4.0. Il beneficio si applica agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018, a patto che entro la fine del 2017 sia stato pagato almeno il 20% del bene. Queste date (è bene sottolinearlo) fanno riferimento all’attuale quadro normativo. Infatti il nuovo Def (che ragionevolmente conterrà la replica per un anno di queste misure) non è ancora legge. E quindi si vedrà ad approvazione definitiva.

Torniamo alla norma attualmente in essere. Sta assumendo sempre di più rilevanza una situazione che si presenta frequentemente nel caso di in cui gli investimenti riguardino beni materiali la cui complessità comporta tempi di selezione, contrattualizzazione, produzione, consegna, messa in funzione e collaudo finale che vanno da pochi mesi fino a più anni.  È frequente pertanto il caso in cui i beni consegnati e/o messi in funzione nel 2017 siano stati ordinati, contrattualizzati ed in parte pagati nel 2016 o, nel caso di impianti molto complessi, anche addirittura in anni precedenti. Potrebbe nascere, in questi casi, il dubbio sull'ammissibilità al godimento del beneficio iperammortamento.

La vigente normativa a cui fare riferimento è quella contenuta nei commi 8, 9 e 11 dell'art. 1 della citata Legge 232/16 al fine di individuare momenti fondamentali nella disciplina dell'agevolazione in questione. Le interrelazioni tra i diversi momenti (effettuazione dell'investimento, entrata in funzione del bene e interconnessione) e gli effetti da queste prodotte ai fini del super e dell'iper ammortamento dei beni dell'allegato sono ben schematizzati nella citata circolare.

Orbene, appare evidente che, dalla lettura della norma nonché dai numerosi esempi proposti dall'Agenzia delle Entrate, va fatto riferimento al primo momento che la norma individua nella effettuazione dell'investimento, prescindendo dalla tempistica di individuazione, contrattazione e pagamento, anche parziale, del bene acquisendo. Nel caso dei beni che sono oggetto dell'analisi in esame, tipicamente caratterizzati da elevata complessità sia in termini di realizzazione e installazione, i momenti di contrattazione, consegna e messa in funzione, sono sempre disgiunti e distanti tra essi nel tempo (settimane o mesi). Il momento di traslazione o costituzione della proprietà o di altro diritto reale è sempre successivo alla consegna o spedizione ed è sancito dalla firma del documento di presa in consegna e collaudo finale (SAT - Site Acceptance Test) che le parti congiuntamente sottoscrivono.

Risulta pertanto evidente l'ammissibilità al beneficio dell'iperammortamento di quegli investimenti in beni che, pur contrattualizzati ed eventualmente pagati in periodi di imposta precedenti al 2017, risultano effettuati - e quindi collaudati - nel 2017; fermo restando, naturalmente, il soddisfacimento delle altre condizioni cogenti.

 

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