Economia

Finestre e infissi al 110% se si mette il cappotto alla casa

In ogni caso è sempre necessario il salto di due classi energetiche Il nodo colonnine e fotovoltaico
Cambio serramenti: possibile la detrazione del 110%
Cambio serramenti: possibile la detrazione del 110%
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La distinzione tra interventi trainanti e trainati fatta dal legislatore all’articolo 119 del Decreto Rilancio, e ribadita con il Decreto Asseverazione e dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, è chiara. I primi sono condizione ineliminabile, salvo una singola e specifica eventualità, per poter accedere al Superbonus del 110%. In poche parole non ci può essere sgravio fiscale per i trainati senza che venga effettuato congiuntamente almeno uno dei trainanti (isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti). Rispettato questo obbligo il privato può a tutti gli effetti accedere al Superbonus.

Per comodità, data il numero piuttosto elevato dei singoli lavori finanziabili, i trainati possono essere suddivisi in tre categorie: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel primo caso la normativa di riferimento è l’articolo 14 del decreto legge 63/2013, che prevede specifici interventi quali acquisto e posa di finestre e infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione superiori o uguali alla classe A, sostituzione di scaldacqua, impianti di climatizzazione invernale a biomasse (l’elenco è parziale, per maggiori informazioni è possibile consultare gli allegati 1 e 2 al Decreto Asseverazioni).

In ogni caso gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Medesimo requisito è richiesto per quegli immobili sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o che per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali non possono essere interessati da lavori trainanti (l’eccezione a cui si faceva riferimento nell’incipit).

Per quanto riguarda invece l’installazione di impianti solari fotovoltaici il Superbonus si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per eventuali sistemi di accumulo integrati. In ogni caso l’aliquota del 110% è utilizzabile, oltre che all’abbinamento con un trainante, qualora avvenga la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Sul fronte economico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48 mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Tale limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica

L’ultima categoria di trainati è invece molto ristretta e riguarda in modo specifico l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale questa deve ovviamente essere eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione ed calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3 mila euro.

 

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