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Riforma della valutazione primaria: cosa cambia davvero?

Mario Maviglia, già dirigente ufficio scolastico territoriale di Brescia
Il subliminale parallelismo tra i giudizi sintetici e i voti numerici
Il corridoio di una scuola - © www.giornaledibrescia.it
Il corridoio di una scuola - © www.giornaledibrescia.it
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Sono passati appena quattro anni dall’ultima ordinanza che modificava le modalità di espressione della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (OM 172/2020, a firma dell’allora ministra Azzolina) e l’attuale ministro Valditara cambia nuovamente le regole del gioco con un’ordinanza appena firmata. Com’è noto, la precedente ordinanza aveva introdotto i giudizi descrittivi, articolati su quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. I livelli venivano definiti sulla base di quattro dimensioni che consentivano di formulare il giudizio descrittivo tenendo conto di autonomia, tipologia della situazione - nota o non nota -, risorse utilizzate, continuità nell’apprendimento. L’ordinanza del ministro Valditara introduce invece i giudizi sintetici articolati in ordine decrescente su sei livelli (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente).

Questo sistema si presenta apparentemente più semplificato rispetto al passato, anche perché sarà facile (nell’immaginario delle famiglie, e forse anche in quello dei docenti) appaiare i sei livelli con i classici voti numerici (ottimo=10, distinto=9 ecc.). L’ordinanza di Valditara ovviamente non dice formalmente questo, ma in questo caso vale il detto che «a pensar male ci si azzecca». E infatti il ministro non ha voluto tener conto del suggerimento avanzato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che nel suo parere aveva suggerito una rimodulazione dei giudizi sintetici «sufficiente» e «non sufficiente» per renderli più funzionali al miglioramento degli apprendimenti. Ma ciò avrebbe scombinato il subliminale parallelismo tra giudizi sintetici e voti numerici che la norma in qualche modo vuole istituire. Sotto questo profilo, è facile immaginare che questo nuovo sistema sarà ben accolto da gran parte delle famiglie e dei docenti in quanto semplifica una procedura (quella valutativa) che di per sé è complessa. Ma, come affermava Primo Levi, gran parte dei fenomeni storici e naturali non è semplice, o non semplice della semplicità che piacerebbe a noi.

Se ne ha una riprova anche nell’ordinanza di Valditara quando si dichiara, in modo peraltro reiterato, che la valutazione ha finalità formativa ed educativa. Questa espressione - ormai entrata a pieno titolo nel linguaggio ministeriale e in quello magistrale - nella letteratura specialistica assume significati ben precisi e riconducibili a due aspetti fondamentali: da una parte la funzione formativa della valutazione consente all’insegnante di acquisire continui dati sul processo di apprendimento dell’alunno e di individuare le criticità che ostacolano tale processo; dall’altra fornisce al docente una serie di elementi sull’efficacia della propria didattica e dunque sulla possibilità di introdurre aggiustamenti e cambiamenti autoregolativi. In altre parole, la funzione formativa della valutazione è quanto di più distante si possa immaginare rispetto ad una prospettiva di classificazione e di posizionamento delle prestazioni dell’allievo in una scala tassonomica numerica (da 1 a 10) o di giudizi (da ottimo a non sufficiente). E questo spiega il motivo per cui tale funzione è tanto reclamata quanto poco realizzata.

In definitiva, la nuova ordinanza sulla valutazione fa venire in mente un aneddoto che vede protagonista il celebre compositore Gioacchino Rossini il quale, ad un giovane musicista che gli aveva richiesto un parere su una sua opera, rispose: «C’è del bello e c’è del nuovo nel suo lavoro. Ma ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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