Italia e Estero

Caccia sospesa, ricorso accolto ma solo in parte: le nuove regole

Salvo l’impianto generale del calendario regionale, ma il Tar censura alcuni scostamenti dall’Ispra
CACCIA, IL TAR ACCOGLIE RICORSO A META'
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Sospeso il prelievo di tortora selvatica, moretta e pavoncella; bloccato quello della coturnice; chiusura anticipata al 20 gennaio per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello e cesena ed al 31 ottobre per la quaglia. Questi gli effetti della sentenza del Tar di Milano, che si è pronunciato, accogliendolo in parte, sul ricorso promosso dalla Lac (Lega per l’abolizione della caccia) contro il calendario venatorio regionale. Calendario che, nel suo impianto generale, resta valido, pur censurato in alcune sue parti (quelle riferite alle specie sopra citate, oltre che all’allodola) per lo scostamento dai pareri dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Cos'è successo fin qui

Si chiude dunque (salvo ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato, al momento non annunciati) la vicenda giudiziaria relativa al calendario venatorio lombardo, «esplosa» lo scorso 21 settembre quando il Tar, con un decreto monocratico in sede cautelare, sospese il provvedimento della Direzione generale Agricoltura della Regione, bloccando così l’attività venatoria fino al 7 ottobre, data fissata per l’udienza di merito in cui discutere il ricorso della Lac. La Regione rispose il 23 settembre varando un nuovo calendario, che riaprì immediatamente la caccia a sei specie e fissò un nuovo via libera generale dal 2 ottobre, ma con i limiti più restrittivi stabiliti dall’Ispra.

Le motivazioni

Tornando al merito della sentenza, i giudici del Tar, dopo aver escluso (come invece asserito dalla Lac) che il calendario venatorio dovesse essere pubblicato entro il 15 giugno (termine «meramente ordinatorio» e non perentorio), hanno in particolare analizzato il contrasto, evidenziato dalla Lac, fra il calendario venatorio ed il parere dell’Ispra. Un parere, viene ribadito, che «ha carattere obbligatorio ma non vincolante, anche se le Regioni possono disattenderlo offrendo congrua motivazione» dal momento che l’Ispra «è un istituto tecnico e scientifico di diretto supporto dell’Autorità ministeriale preposta alla tutela dell’ambiente». Ebbene, in riferimento ad alcune specie di uccelli il Tar ritiene che quella «congrua motivazione» non ci sia, che cioè lo scostamento dal parere dell’Ispra, evidenziato dalla Lac, non sia stato adeguatamente giustificato dall’Amministrazione regionale.

Ecco dunque le citate decisioni per tortora selvatica, moretta, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, pavoncella, quaglia e coturnice, oltre a quella (ormai priva di conseguenze sostanziali), per l’allodola, per la quale, secondo il parere dell’Istituto, l’apertura doveva essere in data 1° ottobre.

Le reazioni

La Lac parla di «un successo» per il «rigetto parziale delle tesi regionali e di un calendario approvato un giorno prima dell’apertura». «Speriamo - aggiunge l’associazione - che la nuova sconfitta induca finalmente il Pirellone a lasciar perdere le forzature e i regali indecenti che in Lombardia sembrano premiare solo una categoria, quella dei cacciatori».

Dalla Regione risponde l’assessore Fabio Rolfi, nuovamente criticato da Pd, Fratelli d’Italia e 5 Stelle: «La sentenza - dichiara Rolfi - certifica come sotto il profilo tecnico e amministrativo la Regione abbia agito in maniera corretta, rispettando procedure e tempi previsti. Tutti coloro che ci accusavano di essere i colpevoli dello stop alla caccia a causa del mancato deposito del calendario entro il 15 giugno sono stati smentiti nero su bianco dal tribunale. Attendiamo le scuse». «Rimane il rammarico - aggiunge - per una sospensione che alla luce della sentenza appare eccessiva e fuori luogo e poteva essere limitata solo alle parti contestate».

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