Manca poco più di un mese al 16 giugno, data in cui quest’anno andrà versato l’acconto – o l’intero importo, se si sceglie di pagare in un’unica rata – dell’Imu, l’imposta municipale propria che in Italia si applica sulle seconde case (o su quelle definite «di lusso») e su altre tipologie di proprietà diverse dall’abitazione principale. Come sempre, secondo normativa, le aliquote possono variare da Comune a Comune. Ecco le informazioni da sapere per arrivare pronti al pagamento dell’imposta e un approfondimento su Brescia.
Chi deve pagare l’Imu
L’Imu, in generale, non si paga sulle prime case, ma solo sulle abitazioni diverse da quella principale. Tuttavia, nel caso in cui si abbia la residenza in un immobile signorile, secondo delle precise definizioni catastali, si deve pagare comunque pagare l’imposta. Nel dettaglio, devono pagare l’Imu coloro che possiedono:
- immobili diversi dall'abitazione principale dove si ha la residenza e la dimora fisica;
- abitazioni principali «di lusso», cioè accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Viene considerato abitazione principale l’immobile «nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»: quindi, se manca uno di questi requisiti, l’abitazione è considerata «seconda casa» e soggetta al calcolo dell’Imu.
Sono esenti dal pagamento queste tipologie di immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- I terreni agricoli che si trovano nei comuni elencati nella circolare 9 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993;
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole elencate all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo citato sopra;
- Immobili elencati all’articolo 1, comma 759, legge 160 del 27 dicembre 2019;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso mai stati locati (“beni merce” qualificati come tali dal contribuente tramite dichiarazione).
Come si calcola e come si paga
L’importo dell’Imu si calcola prendendo la rendita catastale dell’immobile – il valore che l’Agenzia delle entrate gli ha attribuito –, la si rivaluta (la si aumenta) del 5% e si moltiplica il valore ottenuto per il coefficiente di riferimento, che nel caso delle abitazioni è 160. Fatto questo calcolo, il risultato che si ottiene è la base imponibile su cui applicare l’aliquota, stabilita dal Comune.
I coefficienti per il quale va moltiplicata la rendita catastale rivalutata del 5% sono:
- 160 per le abitazioni (esclusa la categoria catastale A/10), i magazzini e i locali di deposito (C/2), le autorimesse (C/6) e le tettoie (C/7);
- 140 per collegi, convitti, ricoveri, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, musei (gruppo catastale C), laboratori e locali di deposito (C/3), fabbricati per arti e mestieri (C/4) e stabilimenti balneari e acque curative (C/5).
- 80 per istituti di credito, cambio e assicurazione (D/5) e uffici e studi privati (A/10);
- 65 per immobili come opifici, alberghi o teatri (gruppo catastale D, eccetto la categoria D/5),
- 55 per negozi e botteghe (C/1).
Per quanto riguarda i terreni agricoli, in questo caso l’imposta va calcolata prendendo il reddito domenicale come risulta in catasto, rivalutandolo del 25% e moltiplicandolo poi per 135.
Il calcolo dell’Imu può essere fatto rivolgendosi a un caf. Per pagare l’imposta ci si deve servire del Modello F24. Si può scegliere se pagare l’Imu in due rate pari al 50% del tributo o in un’unica soluzione. L’imposta va versata presentando il modello F24 agli uffici postali, in banca o a Equitalia. Se lo si presenta per via telematica, al contribuente possono essere compensati eventuali crediti relativi ad altri tributi erariali, locali, previdenziali ed assicurativi che così sono utilizzati per il pagamento dell’Imu fino al suo azzeramento.
Le scadenze
L’acconto per la prima rata quest’anno scade il 16 giugno, mentre il saldo della seconda tranche cade il 16 dicembre. In alternativa, è possibile versare l'importo totale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Le aliquote nel Comune di Brescia
A Brescia per l'anno 2026 si applicano le aliquote approvate dal Consiglio Comunale nel 2024:
- Aliquota 11,4‰: aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati;
- Aliquota 11,4‰ con riduzione del 50% della base imponibile: «unità immobiliare classificata nella categoria catastale dall’A/2 all’A/7 e relative pertinenze, data in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori ai figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale e a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Brescia». Il beneficio «si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda a Brescia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- Aliquota 8,8‰ con riduzione dell’imposta al 75%: unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5, commi 1 e 3 della legge n. 431/1998. In questo caso viene richiesta la presentazione di un’apposita comunicazione al settore Fiscalità locale in sede di prima applicazione dell’agevolazione o in caso di nuovo contratto (comunicazione comunale). Per proroghe o rinnovi di contratti già presentati è necessario trasmettere la ricevuta della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- Aliquota 6‰ con detrazione di 200 euro: abitazione principale e pertinenze soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso, «se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;
- Aliquota 8,8‰: unità immobiliari concesse in comodato o in locazione a soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- Aliquota 0,8‰: fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota 10,6‰: terreni agricoli;
- Aliquota 0,0‰: terreni agricoli ricadenti nell'area individuata dall'ordinanza sindacale n. 208 del 20 novembre 2024, («zona Caffaro»);
- Aliquota 10,9‰: fabbricati appartenenti al gruppo catastale D a disposizione, di proprietà di onlus o altri enti del terzo settore;
- Aliquota 10,9‰: fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati direttamente dal soggetto passivo, solo nel caso in cui Il soggetto passivo utilizzatore sia una onlus o un altro ente del terzo settore;
- Aliquota 10,9‰: abitazioni di proprietà di onlus o di altri enti del terzo settore;
- Aliquota 6,6‰: fabbricati di civile abitazione «destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo, fino a dodici mesi, di espletamento delle attività di assegnazione»;
- Aliquota 0,0‰: alloggi regolarmente assegnati da un Istituto autonomo case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
Le riduzioni
Per alcune tipologie di immobili i contribuenti hanno però diritto a una riduzione della base imponibile. In particolare, possono usufruire di una riduzione del 50% i proprietari di:
- fabbricati di interesse storico artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Come si legge nella pagina dedicata sul sito del Comune di Brescia, «la riduzione è applicabile ai fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva al settore Fiscalità locale, attestante l’inagibilità o l’inabilità dichiarata da un tecnico abilitato». L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- per le unità immobiliari in uso gratuito a parenti di primo grado con contratto registrato.
Possono invece usufruire di una riduzione della base imponibile del 75% i proprietari di:
- fabbricati ad uso abitativo con relative pertinenze locate a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5, commi 1 e 3 della legge n. 431/1998.



