Cronaca

Minorenne violentata e incinta, cosa dice la legge

La presidente del Tribunale dei minori di Brescia Laura D’Urbino spiega: «Serve una procedura particolare per i figli incestuosi»
Il tribunale dei minorenni e, nel riquadro, la presidente Laura D'Urbino - © www.giornaledibrescia.it
Il tribunale dei minorenni e, nel riquadro, la presidente Laura D'Urbino - © www.giornaledibrescia.it
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La giustizia farà il suo corso nei confronti dell’uomo, di origini bengalesi, arrestato dalla Squadra Mobile per aver violentato per anni e poi messo incinta la figlia minorenne. Ora però è ancora più urgente che un altro ramo dell’ordinamento, quello minorile, si occupi di tutelare le altre persone coinvolte: la ragazzina vittima degli abusi e la creatura che porta in grembo. Sono due le circostanze in cui si trova la minorenne per cui la legge impone un intervento del Tribunale per i minorenni: è incinta di un suo parente prossimo e ha meno di 16 anni.

È la presidente Laura D’Urbino, ufficialmente insediata da meno di una settimana, a spiegare come si operi in situazioni di questo tipo. 

Presidente, il Tribunale deve sempre intervenire in caso di madri minorenni?

«Non sempre. Se hanno superato i 16 anni e hanno alle spalle famiglie che danno supporto e comunque se il pubblico ministero minorile non rileva situazioni di pregiudizio non si apre alcun procedimento. Se una ragazza minorenne rimane incinta, ma vive in un contesto positivo, noi possiamo eventualmente attivare dei percorsi di sostegno e supporto ma rimane in famiglia e tiene il bambino senza che il giudice debba dire nulla».

In che casi invece si apre un procedimento?

«Quando le situazioni vengono segnalate dai consultori, dai servizi sociali oppure dalle scuole ma anche dalle stesse famiglie. Quando si ritiene che ci possano essere dei pregiudizi sul futuro della madre minore o del nascituro è necessario aprire un procedimento. Normalmente la procedura si attiva con la nascita ma in situazioni particolari come quella del caso di cronaca di questi giorni, in cui bisogna fare domanda per la decadenza di responsabilità genitoriale per il padre, si apre anche durante la gravidanza».

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Violenta la figlia che resta incinta

Quali sono i problemi che si pongono?

«Il tema principale, a tutela di tutte le parti, è la riconoscibilità del figlio. Se la madre non ha ancora compiuto 14 anni, e sono casi che anche a Brescia sono capitati, non può riconoscere il bambino e quindi si apre una procedura di adottabilità per il bambino, salvo che non venga riconosciuto dal padre. Si attende che la madre compia 14 anni e poi lo potrà riconoscere. Se hanno invece tra i 14 e i 16 anni, le madri minorenni possono essere autorizzate dal Tribunale a riconoscere il figlio e quindi si apre un procedimento per valutare il contesto della famiglia di origine o ancora per collocare madre e neonato in una struttura con operatori specializzati con il Tribunale che controlla e sostiene».

In situazioni di fragilità o in contesti di violenza come si interviene?

«Nei casi in cui ci siano pregiudizi, segnalati al pubblico ministero minorile, si interviene a tutela dei minori, della madre e anche del nascituro o neonato».

Nel caso in cui la ragazza voglia interrompere la gravidanza?

«Per prima cosa è bene ricordare che ogni donna, di qualsiasi età, può partorire in sicurezza e in anonimato in ospedale e poi decidere di non tenere il bambino. Nel caso che comunque non se la senta di portare avanti la gravidanza, entro il novantesimo giorno, può chiedere l’interruzione con il consenso dei genitori. Se questi non lo sanno, o la ragazza non vuole far sapere loro della gravidanza, l’autorizzazione deve arrivare con un provvedimento del giudice».

Caso tutto particolare è quello che riguarda i figli incestuosi, come purtroppo nel caso di cronaca che abbiamo trattato.

«Fino al 2012 era possibile per i genitori riconoscere i figli incestuosi solo nel caso fosse provata la buona fede, nella mia esperienza, ad esempio, ho valutato la situazione di fratellastri cresciuti in regioni diverse che non sapevano della reciproca esistenza e che per caso si erano conosciuti e innamorati. Dal 2013 invece non c’è più il divieto ma un figlio incestuoso può essere riconosciuto solo nel caso in cui il Tribunale lo autorizzi e deve essere valutato l’interesse del minore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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