Idro, via libera dal Tar alla circolazione dei camper tra Vantone e Vesta

Il provvedimento si fonda «su una serie di affermazioni generiche e sommarie, che non appaiono supportate da elementi istruttori e verificabili».
Con questa motivazione la Seconda Sezione del Tar di Brescia ha accolto il ricorso del Coordinamento camperisti contro l’ordinanza con cui il Comune di Idro ha vietato, dal luglio del 2022, il transito agli autocaravan dalla località Vantone fino a Vesta. Quel divieto è stato definito dal Tribunale «immotivatamente discriminatorio nei confronti dei veicoli in questione».
La sentenza del 4 aprile si inserisce nella più ampia battaglia degli appassionati del turismo itinerante contro i divieti che alcune amministrazioni impongono nei confronti dei camper e proprio sulla base delle numerose azioni intentate in tutta Italia l’Associazione nazionale coordinamento camperisti è stata ammessa come ricorrente.
«Ragioni di sicurezza»
Al centro della questione c’è un tratto di strada, lungo circa un chilometro, che costeggia l’Eridio sulla sponda orientale. Una strada che, nella relazione tecnica del Comune, «ha in molti tratti una sezione stradale particolarmente stretta, ed inoltre ha la caratteristica di essere una strada senza uscita, in quanto ha il solo ingresso dal lungolago del borgo di Crone, peculiarità che contribuiscono a renderla pericolosa al passaggio di due mezzi camper /autocaravan, caravan e simili» e per cui, secondo l’amministrazione, serve «disciplinare meglio la circolazione e l’accesso all’abitato di Vesta, al fine di garantire la sicurezza stradale e salvaguardare l’incolumità pubblica». Per questo l’ordinanza numero 16 dell’8 luglio 2022 vieta il transito in quel tratto a camper, caravan e simili.
Per l’associazione dei camperisti però il provvedimento costituisce una violazione dell’articolo 185 del Codice della strada che «prevede che gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli».
«Profili di illogicità»
Sul punto il Tar ha accolto il ricorso perché la norma «esclude che questa particolare categoria di veicoli possa essere sottoposta ad una regolamentazione discriminatoria». I giudici specificano poi che l’ente proprietario della strada, in questo caso il Comune, può stabilire obblighi e divieti per determinate categorie «in relazione alle esigenze della circolazione», ma specificano che «non possono essere motivate attraverso il generico richiamo alle esigenze della circolazione (...) ma devono essere comprovate attraverso documenti o analisi tecniche».
Nel caso specifico, per il Tar di Brescia «il provvedimento presenta profili di illogicità e di irragionevolezza nella misura in cui interdice il transito nel tratto stradale in questione soltanto a caravan e autocaravan e non anche a veicoli di analoghe e persino maggiori dimensioni». Per questo il Tribunale ha imposto al Comune di rimuovere la cartellonistica e di pagare al Coordinamento camperisti 3.000 euro come spese di lite.
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