Garlasco, le magistrate bresciane rinunciano ai fascicoli su Venditti

Terremoto nelle inchieste bresciane collegate al caso Garlasco. I due sostituti procuratori Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato istanza di rinuncia ai fascicoli portati avanti negli ultimi mesi relativi alla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Venditti e quello relativo a quello che è stato definito il «sistema Pavia».
Una scelta che sarebbe il culmine di differenti vedute tra le due magistrate e il procuratore capo di Brescia Francesco Prete. Il cambio di pm è già avvenuto: i fascicolo sono ora affidati ai colleghi Donato Greco e Alessio Bernardi.
La differenza di vedute tra pm e procuratore non riguarda il merito dell’inchiesta ma la motivazione dei criteri selettivi del materiale da ricercare nei dispositivi sequestrati.
In procura
Il terremoto in Procura a Brescia arriva dopo il deposito delle motivazioni con cui la cassazione ha rigettato i ricorsi della procura di Brescia contro la decisione del riesame che aveva restituito all’ex procuratore aggiunto di Pavia i dispositivi informatici sequestrati nell’ambito delle inchieste bresciane collegate all’omicidio Garlasco.
«È necessario che la parte precisi quale sia l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati contenuti in un dispositivo elettronico sottoposto a sequestro». Per la Cassazione «la delimitazione dell'ambito dei dati acquisibili in quanto utili alle indagini risulta sostanzialmente sovrapponibile all'oggetto dell'indagine, i due piani vengono confusi, mentre devono essere mantenuti distinti. Ne consegue, allora, che il vincolo reale non è stato ab origine commisurato alla esigenza di estrapolare da un vasto insieme informativo i soli dati informatici realmente strumentali alla ricerca della prova e questo palesa il carattere marcatamente esplorativo del sequestro probatorio disposto».
In conclusione per la Cassazione «la motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero – come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame – non è stata configurata in modo da rispettare all’origine il canone di proporzionalità perché non individua appositi e circoscritti criteri di selezione, ma affascia indebitamente in un unicum il tema di indagine e il criterio di selezione dei dati da estrapolare».
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