Ex Caffaro, sul fermo di LivaNova decide il giudice ordinario

Lo ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. I giudici del Tar ricordano che «il fermo è stato disposto a tutela di ragioni di credito» attinenti una lunga causa giudiziaria
All'interno della ex Caffaro - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Dovrà essere il giudice ordinario a decidere sulla legittimità del provvedimento con il quale l'ex Ministero della Transizione Ecologica - oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - ha sottoposto a fermo amministravo la società LivaNova Plc, ex Sorin, in relazione ai Siti d'Interesse Nazionale (SIN) di «Brescia Caffaro», «Caffaro di Torviscosa» (Udine) e «Bacino del Fiume Sacco», nella zona di Colleferro (Roma), in ragione del credito maturato dallo Stato per risarcimento da danno ambientale relativo alle bonifiche effettuate.

Lo ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. I giudici del Tar ricordano che «il fermo è stato disposto a tutela di ragioni di credito» attinenti una lunga causa giudiziaria - avente ad oggetto il pagamento di oneri di bonifica e risarcimento del danno ambientale cagionati nei tre siti in questione - al termine della quale LivaNova PLC, già Sorin Spa, è stata condannata a risarcire il Ministero dell'Ambiente con circa 453.587.327 milioni di euro. Ad avviso del Tar, ricorre «il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione del fatto che società LivaNova ha impugnato un provvedimento di fermo amministravo, provvedimento caratterizzato da una necessaria strumentalità con la pretesa di base, ovvero con la ragione di credito la cui realizzazione (anche coattiva) è inteso e preordinato a tutelare (e che, nel caso di specie, attiene ad una controversia pendente di fronte al Giudice Ordinario), così che la sua impugnazione è soggetta alla giurisdizione alla quale è soggetta la medesima pretesa di base».

La giurisdizione, quindi, ad approfondire il provvedimento di fermo, in base a quanto valutato dal Tar spetta per competenza al giudice ordinario, presso il quale la controversia - come richiesto dal ricorso di LivaNova - potrà essere riassunta e proseguita. 

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