Assolto perché non ci fu reato di tipo penale, bocciato sul piano amministrativo con la conferma da parte del Tar dell'ordinanza del sindaco. Nel bel mezzo delle due procedure legali c'è la storia, tribolata, di 38 cuccioli di varie razze e della loro custodia in ambienti adatti e del loro destino finale. Che per 18 di loro ha voluto dire trasferimento al canile sanitario di Brescia per essere poi destinati all'affido.
La vicenda, riassunta nella sentenza del Tar di Brescia (Giorgio Calderoni presidente ed estensore, Mauro Pedron e Stefano Tenca) risale a prima del 2008 e riguarda la custodia di 38 cuccioli detenuti da un lonatese in una struttura in via Regia Antica.
Vicenda contrastata, preceduta come ricorda la sentenza, dai sopralluoghi di 2 medici veterinari, dal sequestro degli animali a causa del decesso di 6 degli originari 38 cuccioli, dal loro dissequestro, dalla denuncia del proprietario a carico dei 2 sanitari per omissioni d'atti d'ufficio. Il sindaco del Comune si occupa del caso nel febbraio del 2008 con un'ordinanza.
Dispone che il direttore del distretto veterinario di Lonato dell'Asl provveda ad eseguire l'accalappiamento ed il trasferimento di 18 cuccioli in idonea struttura presso il canile sanitario dell'Asl di Brescia con spese a carico del proprietario. Questi ricorre al Tar chiedendo la sospensiva che viene negata e l'annullamento dell'ordinanza.
La sentenza, arrivata nei giorni scorsi, è parimenti risultata favorevole al Comune. L'ordinanza era stata motivata dal fatto che la struttura, secondo la relazione del Distretto veterinario Asl, non aveva le caratteristiche di un vero canile idoneo per il ricovero prolungato di animali bensì di un punto di sosta breve (massimo 8 giorni) e per un numero limitato di cuccioli; venivano altresì indicate le modifiche strutturali da fare per renderla conforme. Risultanze che, argomentano ora i giudici amministrativi, non sono state confutate dalla documentazione presentata dal ricorrente.
Ma nemmeno è valsa a sostenere la sua causa la sentenza del Tribunale di Brescia che, sotto il profilo penale, in relazione alla medesima vicenda l'ha assolto dall'imputazione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Fra i due giudizi, rileva il Tar, c'è assoluta compatibilità fra l'inidoneità del ricovero e l'insussistenza di responsabilità penali in ordine poi alle effettive condizioni di custodia. Per la cronaca l'ordinanza impugnata era stata revocata, essendo venuti meno i presupposti dopo i tentativi infruttuosi di restituire i cani.



